AGEVOLAZIONI

contributi e incentivi per le imprese

- Febbraio 2017 -

 

 

Credito d’imposta per infrastrutture inforamtiche nel settore agricolo

Con l’articolo 3, comma 2, D.L. 91/2014, convertito con modifiche con Legge 116/2014 viene prestito un credito d’imposta per la realizzazione e l’ampliamento di infrastrutture informatiche; infatti, il credito è stato previsto per il triennio 2014-2016.

 

Obiettivi

Tale agevolazione ha trovato le regole applicative con il D.M. 273/2015 e, ogni anno, il Mipaaf, ha avuto cura di emanare una circolare esplicativa (si veda da ultimo la circolare 76689 del 17 ottobre 2016).

 

Soggetti interessati

Il perimetro soggettivo cui si rende applicabile l’agevolazione individuato, ai sensi dall’articolo 2 del decreto:

1. nelle piccole e medie imprese e quelle diverse dalle pmi che producono prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura compresi nell’Allegato I del TFEU (Trattato sul funzionamento dell’Unione europea);

2. nelle pmi che producono prodotti agroalimentari, della pesca e dell’acquacoltura non compresi nel predetto Allegato I del TFEU.

 

Spese ammissibili

Le spese ammissibili sono individuate dall’art. 3 del D.M. 273/2015, come agevolabili esclusivamente le spese sostenute per la realizzazione e l’ampliamento di infrastrutture informatiche che hanno quale fine esclusivo quello di avviare o sviluppare, se già esistente, la vendita di prodotti agricoli via web. Nello specifico, tali spese sono quelle riconducibili a:

4    dotazioni tecnologiche;

4    software;

4    progettazione e implementazione;

4    sviluppo di database e sistemi di sicurezza.

 

Iniziative agevolabili

In riferimento all’ultimo anno di agevolazione, le spese ammesse sono solamente quelle sostenute, nei limiti del loro valore di mercato, nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2016.

L’articolo 3, comma 4, D.M. 273/2015, ai fini dell’effettività del sostenimento delle spese, rimanda alle regole di cui all’articolo 109, Tuir, ai sensi del quale le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute alla data della consegna o spedizione, per i beni mobili, e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate. Tuttavia, la circolare 76689/2016 afferma che le stesse debbono essere non solo regolarmente fatturate, ma anche quietanziate. A tal fine, si rende necessaria un’apposita attestazione rilasciata alternativamente dal presidente del collegio sindacale, da un revisore legale, da un professionista abilitato o dal responsabile del Caf.

 

Misura dell’agevolazione

La domanda deve contenere l’indicazione del credito di imposta spettante, individuato nel rispetto dei seguenti limiti:

1) 50.000 euro per le pmi operanti nella produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all’Allegato I del TFUE, a condizione che non siano destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili ai sensi dell’articolo 1, del regolamento (UE) n. 702/2014;

2) sempre 50.000 euro per le pmi per le quali non ricorrano le condizioni di cui al precedente punto e per le imprese non pmi operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all’Allegato I;

3) 15.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari per le pmi per le quali non ricorrano le condizioni di cui al punto 1) e per le imprese no pmi che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli di cui all’Allegato I;

4) 30.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari per le imprese operanti nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura di cui all’articolo 5, lettere a e b, del regolamento (UE) n. 1379/2013;

5) 50.000 euro per le pmi che producono prodotti agroalimentari, della pesca e dell’acquacoltura non ricompresi nell’Allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1407/2013;

6) 50.000 euro (determinato applicando in questo caso la percentuale del 20 sulle spese) per le pmi che producono prodotti agroalimentari, della pesca e dell’acquacoltura non ricompresi nell’Allegato I, salvo che le stesse non siano destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea.

 

Procedura e tempi

La domanda deve essere firmata digitalmente e inviata nel periodo compreso tra il 20 e il 28 febbraio 2017 al Mipaaf (indirizzo mail: saq3@pec.politicheagricole.gov.it) che dopo aver verificato la completezza delle informazioni richieste e spettanza del credito, determinerà, in funzione delle richieste e dei fondi a disposizione, l’ammontare concedibile alle singole imprese richiedenti.

 

 

Nuova SABATINI: riapertura dei termini

Con il decreto direttoriale dello scorso 22 dicembre, n. 7814, il Ministero dello sviluppo economico informa che a partire dal 2 gennaio 2017 riapre lo sportello per la presentazione delle domande di accesso ai contributi, a valere sullo strumento agevolativo “Nuova Sabatini”, concessi a fronte di finanziamenti bancari quinquennali per l’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature.

 

Obiettivi

Lo strumento agevolativo, definito in breve “Beni strumentali – Nuova Sabatini”, istituito dal decreto legge del Fare (articolo 2 D.L. 69/2013), è finalizzato ad accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese e migliorare l’accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese (PMI) per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature.

 

Soggetti interessati

L’agevolazione è aperta alle micro, piccole e medie imprese che operano sul territorio nazionale in tutti i settori produttivi, inclusi agricoltura e pesca ed esclusi industria carboniera, attività finanziarie e assicurative, produzione di imitazioni o sostituzione del latte o di prodotti lattiero – caseari.

Si tratta di piccole e medie imprese che acquistano beni strumentali nuovi, ovvero nuovi macchinari, impianti e attrezzature.

 

Spese ammissibili

Le spese ammissibili: acquisto macchinari, impianti, beni strumentali, attrezzature nuove, harware e software.

Il contributo, a disposizione delle PMI, copre parte degli interessi sui finanziamenti bancari ed è pari all’ammontare complessivo degli interessi calcolati al tasso del 2,75%, su un piano convenzionale di ammortamento, con rate semestrali costanti e della durata di cinque anni, di importo corrispondente al finanziamento.

Il contributo è correlato a un finanziamento bancario (o leasing), che può essere assistito fino all’80% dell’importo dal Fondo di garanzia, compreso tra 20.000 euro e 2 milioni di euro.

Non sono ammissibili singoli beni di importo inferiore a 516,46 euro.

Non sono ammissibili neanche le spese:

- relative a “terreni e fabbricati”, incluse le opere murarie, e “immobilizzazioni in corso e acconti”;

- per l’acquisto di beni che costituiscono mera sostituzione di beni esistenti;

- relative a commesse interne;

- relative a macchinari, impianti e attrezzature usati o rigenerati;

- di funzionamento;

- relative a imposte, tasse e scorte;

- relative al contratto di finanziamento.

 

Iniziative agevolabili

La L. 232/2016 (legge di Bilancio 2017) è stato prorogato al 31 dicembre 2018 il termine per la concessione dei finanziamenti per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese. Conseguentemente, il plafond di Cdp è stato incrementato fino a 7 miliardi di euro e sono stati stanziati ulteriori 560 milioni di euro, relativamente agli anni 2017-2023, per la corresponsione dei contributi a favore delle PMI.

 

Misura dell’agevolazione

Tra le novità dell’agevolazione concessa dal MiSE il fatto che i finanziamenti saranno sganciati dal plafond di Cassa Depositi e Prestiti, con la possibilità per le aziende di avere a disposizione un doppio binario per reperire le risorse:

·                     Cassa Depositi Prestiti;

·                     Direttamente dalle banche e dalle società di leasing.

Come ulteriore semplificazione non servirà più la garanzia di un commercialista o revisore legale per la certificazione del completamento dell’investimento. Questo, unito al fatto che i finanziamenti possono essere sganciati dalla CDP porta ad una riduzione dei tempi di emissione e concessione del contributo (30gg dalla delibera bancaria) e per la stipula dei contratti con le PMI e l’erogazione da parte delle banche.

 

Procedura e tempi

Le domande di finanziamento devono essere compilate dalle imprese utilizzando, solo ed esclusivamente, il modulo disponibile sul sito internet del MiSE nella Sezione Beni Strumentali - Sabatini. La domanda deve contenere in allegato l'intera documentazione a pena di inammissibilità e decadenza al contributo. Ai fini della presentazione della domanda, l'impresa può dare procura speciale ad un soggetto terzo per la sottoscrizione della stessa con firma digitale.

 

 

Bando ISI – AGRICOLTURA 2016 – proroga dei termini di scadenza

L'Inail, con comunicato stampa del 28 luglio 2016, ha reso noto che, in collaborazione con Ministero del Lavoro, ha istituito il bando Isi-Agricoltura 2016, che mette a disposizione delle micro e piccole aziende del settore agri-colo 45 milioni di euro, a fondo perduto, per agevolare gli investimenti per l’acquisto o il noleggio di macchine e trattori caratterizzati da soluzioni innovative per l’abbattimento delle emissioni inquinanti, la riduzione del rischio rumore e il miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali delle aziende.

 

Obiettivi

Come di consueto lo scopo dell’iniziativa è quello di incentivare la sicurezza nelle  microimprese e le piccole imprese,  in questo caso  quelle operanti nel settore della produzione agricola primaria  attraverso aiuti all’acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature di lavoro dotate di caratteristiche  innovative per:

 

Soggetti interessati

Le imprese ammesse ai finanziamenti sono le microimprese e le piccole imprese, operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo di cui all’articolo 2135 del codice civile e titolari di partita IVA in campo agricolo, qualificate come:

Le imprese che possono beneficiare dei contributi di cui all’Asse 1 devono inoltre avere al loro interno la presenza di giovani agricoltori come segue:

·             in caso di impresa individuale: il titolare deve possedere la qualifica di imprenditore agricolo e un’età non superiore ai quarant’anni alla data di presentazione della domanda;

·             in caso di società semplici, in nome collettivo e cooperative: almeno i due terzi dei soci devono possedere la qualifica di imprenditore agricolo e un’età non superiore ai quarant’anni alla data di presentazione della domanda. Per le società in accomandita semplice la qualifica di imprenditore agricolo e un’età non superiore ai quarant’anni può essere posseduta anche dal solo socio accomandatario; in caso di due o più soci accomandatari si applica il criterio dei due terzi di cui al primo periodo;

·             in caso di società di capitali: i conferimenti dei giovani agricoltori con qualifica di imprenditore agricolo ed età non superiore ai quarant’anni alla data di presentazione della domanda devono costituire oltre il 50 per cento del capitale sociale e gli organi di amministrazione della società devono essere costituiti in maggioranza da giovani agricoltori con qualifica di imprenditore agricolo ed età non superiore ai quarant’anni alla data di presentazione della domanda.

 

Spese ammissibili

I progetti finanziabili sono quelli relativi all’acquisto o noleggio con patto di acquisto di trattori agricoli o forestali e/o di macchine agricole o forestali.

Il progetto può prevedere l’acquisto al massimo di due beni da associare secondo il seguente schema:

- n. 1 trattore agricolo o forestale + n. 1 macchina agricola o forestale dotata o meno di motore proprio;

- n. 1 macchina agricola o forestale dotata di motore proprio + n. 1 macchina agricola o forestale non dotata di motore proprio;

- n. 2 macchine agricole o forestali non dotate di motore proprio.

Sono ammissibili i progetti presentati dalle microimprese e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli che, attraverso l'acquisto o il noleggio con patto di acquisto di trattori agricoli o forestali e/o di macchine agricole o forestali, raggiungono il punteggio di 100 punti calcolato secondo i criteri definiti nel bando.

 

Iniziative agevolabili

Nell'’avviso pubblico Isi agricoltura 2016 , l'Inail mette a disposizione 45 milioni di euro suddivisi in due assi di finanziamento differenziati in base ai destinatari:

Asse 1: riservato a giovani agricoltori  organizzati anche in forma societaria. La dotazione destinata a finanziare l’Asse 1 è pari a 5 milioni di euro;

Asse 2: per la generalità delle imprese agricole. La dotazione è pari quindi a 40 milioni di euro.

N.B. La definizione di giovane agricoltore è quella prevista dall’articolo 2 (34) del Regolamento (UE) n. 702/2014: "giovane agricoltore": una persona fisica di età non superiore a 40 anni alla data della presentazione della domanda di aiuto, che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda.

Come per i precedenti bandi Isi le somme a disposizione sono suddivise  in budget regionali.

 

Misura dell’agevolazione

Il finanziamento può essere richiesto una sola volta per ogni impresa, su un solo Asse di finanziamento e va da un minimo di 1.000 ad un massimo di 60 mila euro. Per progetti di importo superiore a 30 mila euro può essere richiesto un anticipo pari al 50%.

I finanziamenti vengono erogati dopo la realizzazione del progetto, inviando la relativa documentazione entro 60 giorni.

Questi finanziamenti Isi Agricoltura 2016 possono essere cumulati:

  1. con altri aiuti di Stato riguardanti diversi costi ammissibili individuabili;
  2. in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non comporta il superamento dell’intensità di aiuto pari al:

·             50% dell’importo di costi ammissibili, per i soggetti beneficiari dell’Asse 1;

·             40% dell’importo di costi ammissibili, per i soggetti beneficiari dell’Asse 2.

Tali finanziamenti tuttavia non sono cumulabili con aiuti de minimis relativamente agli stessi costi ammissibili, se tale cumulo porta a un’intensità di aiuto superiore alle predette percentuali.

 

Procedura e tempi

È stato pubblicato sulla G.U. n. 6 del 9 gennaio 2017 il comunicato Inail che proroga i termini di scadenza dell’avviso pubblico 2016. Con determinazione del Direttore centrale prevenzione n. 70 del 29 dicembre 2016 sono state apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

·     il termine di scadenza della chiusura della procedura informatica per la compilazione delle domande è prorogato alle ore 18.00 del 28 aprile 2017.

·     il termine di acquisizione del codice identificativo per l’inoltro on line è prorogato al 5 maggio 2017;

·     la comunicazione relativa alle date di inoltro on line è prorogata al 12 giugno 2017;

·     il termine per richiedere chiarimenti e informazioni sull’Avviso al Contact Center è prorogato alle ore 12.00 del 20 aprile 2017.

 

 

Sconti INAIL sulla prevenzione e sicurezza – mod. OT24

Trascorsi i primi due anni dalla data d'inizio dell'attività, l'Inail, in relazione agli interventi effettuati per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, può applicare al datore di lavoro che sia in regola con le disposizioni in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e con gli adempimenti contributivi e assicurativi, una riduzione del tasso medio di tariffa in misura fissa, in relazione al numero dei lavoratori-anno del periodo.

Lo sconto per prevenzione ex art. 24 delle Modalità per l’applicazione delle Tariffe dei Premi Inail è stato ritoccato dal D.M. del 3 marzo 2015.

 

Obiettivi

Eliminazione del rischio, misure preventive e sistemi di protezione collettiva sui luoghi di lavoro. Per fruire della riduzione, è necessario che, al momento della concessione del beneficio, i datori di lavoro siano in possesso dei seguenti requisiti: 

- applicazione integrale della parte economica e normativa degli accordi e dei contratti collettivi nazionali e regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché degli altri obblighi di legge;

- inesistenza, a carico del datore di lavoro o del dirigente responsabile, di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi in ordine alla commissione delle violazioni, in materia di tutela delle condizioni di lavoro, di cui all'allegato A del Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 o il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato per ciascun illecito (c.d. cause ostative).

 

Soggetti interessati

Tutte le imprese ubicate nel territorio nazionale, iscritte alla Camera di Commercio, che hanno attuato misure interventi finalizzati al miglioramento ed alla prevenzione delle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro.

L’azienda, per poter accedere al beneficio, deve essere:

·     in regola con le disposizioni in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro;

·     in possesso della regolarità contributiva e assicurativa (le aziende con un contenzioso in corso, giudiziale o amministrativo, si considerano regolari ai fini dello sconto, ma un eventuale esito sfavorevole del contenzioso comporterà il recupero del beneficio con l’applicazione delle sanzioni di legge).

 

Spese ammissibili

L'oscillazione per prevenzione rientra tra i "benefici normativi e contributivi", pertanto è necessario che, al momento della concessione del beneficio, i datori di lavoro applichino integralmente la parte economica e normativa degli accordi e dei contratti collettivi nazionali e regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative. Inoltre, sono ostative alla regolarità contributiva e, quindi, alla concessione del beneficio, le violazioni di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro accertate con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi.

Il beneficio presuppone il rispetto delle disposizioni obbligatorie in materia di igiene e sicurezza, ma l’azienda è premiata per aver posto in essere qualcosa in più rispetto a quanto richiesto dalle norme. Il modulo OT24 prevede una serie di interventi cui è attribuito un punteggio: per ottenere il beneficio occorre aver raggiunto un punteggio pari almeno a 100.

 

Misura dell’agevolazione

La riduzione riconosciuta dall'Inail opera solo per l'anno nel quale è stata presentata la domanda ed è applicata dall'azienda stessa, in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno.

Tale riduzione è applicata in misura fissa ed è collegata al numero di lavoratori presenti in azienda con le seguenti percentuali:

 

Lavoratori - anno

Riduzione

Fino a 10

28% del tasso medio

Da 11 a 50

18% del tasso medio

Da 51 a 200

10% del tasso medio

Oltre 200

5% del tasso medio

Lo sconto è importante e vale la pena di esaminarlo con attenzione: infatti, ad esempio, un’azienda edile con 10 dipendenti inquadrata alla Gestione industria (imponibile 300.000 euro – tasso medio 130), avrà uno sconto attorno a 11.000 euro.

È noto che la norma richiede, per la concessione del beneficio, i prerequisiti della regolarità contributiva (Durc) e la regolarità in materia di prevenzione infortuni e igiene sul lavoro.

 

Procedura e tempi

Per l’anno 2017 è stato predisposto un nuovo modello OT24, nel quale sono indicate le diverse possibili azioni di intervento preventivo attuate nel 2016 e la documentazione probante relativa, che deve essere inviata on line contestualmente alla domanda.

Nel 2017 l’istanza dovrà essere presentata alla competente Sede territoriale dell'Inail entro il 28 febbraio e lo sconto sarà fruibile, ove approvato, in sede di regolazione.

 

 

Credito d’imposta per la bonifica dell’amianto

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 17.10.2016, n. 243 del D.M. Ambiente 15.06.2016 è operativo il credito d’imposta, pari al 50% delle spese sostenute nel 2016 dai titolari di reddito d’impresa, per interventi di bonifica dall’amianto su beni e strutture produttive situate nel territorio dello Stato.

Il Ministero dell’Ambiente ha pubblicato una guida all’accesso al beneficio, quale strumento finalizzato a favorire la predisposizione delle istanze.

 

Obiettivi

Il bonus spetta a condizione che la spesa complessiva sostenuta in relazione a ciascun progetto di bonifica, unitariamente considerato, sia almeno pari a 20.000 euro. L'ammontare totale dei costi eleggibili è, in ogni caso, limitato all'importo di 400.000 euro per ciascuna impresa.

 

 

Soggetti interessati

Possono beneficiare del credito d'imposta i soggetti titolari di reddito d'impresa, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato, che effettuano interventi di bonifica dall'amianto, su beni e strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.

Tra i beneficiari rientrano anche i soggetti che determinano il reddito con modalità forfettarie. Sono quindi ammessi sia i soggetti che si trovano nel regime delle nuove iniziative produttive, sia i soggetti che si trovano nel regime dei minimi (ex legge di Stabilità 2015 e 2016).

Sono invece escluse:

û persone fisiche e società, esercenti: attività agricola, attività appartenenti al settore della pesca e dell’acquacoltura, attività relative alla fornitura di Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG);

û le persone fisiche, società o associazioni che producono redditi di lavoro autonomo;

û gli enti non commerciali se non titolari di reddito d’impresa;

û le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni, nonché società tra avvocati.

 

Spese ammissibili

Sono considerate eleggibili le spese per la rimozione e lo smaltimento, anche previo trattamento in impianti autorizzati:

Ÿ spese (costi diretti) per interventi di bonifica (ovvero di rimozione e smaltimento), anche previo trattamento in impianti autorizzati, dell'amianto presente in coperture e manufatti di beni e strutture produttive ubicati nel territorio nazionale quali:

- lastre di amianto piane o ondulate, coperture in eternit;

- tubi, canalizzazioni e contenitori per il trasporto e lo stoccaggio di fluidi, ad uso civile e industriale in amianto;

- sistemi di coibentazione industriale in amianto.

Ÿ spese di consulenze professionali e perizie tecniche nei limiti del 10% delle spese complessive sostenute e comunque non oltre l'ammontare di 10.000,00 euro per ciascun progetto di bonifica unitariamente considerato.

Non sono ammissibili a contributo gli interventi di incapsulamento e confinamento.

 

Iniziative agevolabili

Si tiene conto del momento dell’ultimazione dei lavori e dell’emissione del documento fiscale corrispondente alle spese sostenute (fattura). Gli interventi devono essere conclusi al momento della presentazione della domanda di contributo.

Condizione necessaria per l’effettiva fruizione del beneficio concesso risulta la posizione di regolarità contributiva dell’impresa beneficiaria nei confronti di Inps e Inail. Tale verifica è effettuata dall’Agenzia delle Entrate al momento dell’effettiva fruizione del credito d’imposta concesso.

L’effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell'albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

 

Misura dell’agevolazione

Il credito d'imposta è riconosciuto, a titolo de minimis, nella misura del 50% delle spese sostenute per gli interventi effettuati dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 e NON correrà alla formazione del reddito né della base imponibile dell’Irpef/Ires.

Il credito d'imposta spetta a condizione che la spesa complessiva sostenuta in relazione a ciascun progetto di bonifica unitariamente considerato, sia almeno pari a 20.000 euro.

L'ammontare totale dei costi eleggibili è, in ogni caso, limitato all'importo di 400.000 euro per ciascuna impresa.

Il credito d'imposta è ripartito nonché utilizzato in tre quote annuali di pari importo ed è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l'utilizzo, a decorrere dalla dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016. La prima quota annuale è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante F24 e NON cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa nazionale, regionale o comunitaria.

 

Procedura e tempi

La domanda di accesso al beneficio dovrà essere presentata al Ministero dell’Ambiente, mediante apposita piattaforma informatica, a decorrere dal 16.11.2016, previa registrazione al sistema a decorrere dal 27.10.2016.

Il termine per presentare le domande è previsto dal 30 gennaio al 31 marzo 2017.

Il credito d’imposta è riconosciuto secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande e sino all’esaurimento dell’ammontare delle risorse disponibili.

 

 

App bunus MAGGIORENNI

E’ il nuovo bonus da 500 euro che il Presidente del Consiglio dei ministri ha voluto destinare ai giovani nati nel 1998 che diventeranno maggiorenni nel 2016.

 

Obiettivi

Il bonus cultura 2016 è operativo a partire dal 15 settembre con un'apposita APP che il giovane maggiorenne, dovrà scaricare gratis, e attraverso la quale, potrà acquistare online i biglietti, oppure, generare il qr code o il bar code, da presentare al negozio al momento del ritiro dell’acquisto effettuato sull’app.

 

Soggetti interessati

APP bonus 18 anni è destinato ai ragazzi che compiono 18 anni nel corso del 2016, per utilizzare il bonus da 500 euro.

 

Spese ammissibili

Sono 500 euro che i neo maggiorenni, possono spendere dal 3 novembre 2016 al 31 dicembre 2017, per acquistare biglietti per eventi culturali come cinema, teatro, spettacoli dal vivo, concerti, musei ecc.

 

Misura dell’agevolazione

Nel pacchetto cultura 2016, avremmo quindi per i 550mila giovani un bonus da 500 euro per tutti i ragazzi che compiranno la maggiore età il prossimo anno, borse di studio per aiutare gli studenti meritevoli che, per problemi di basso reddito, potrebbero rinunciare agli studi, per la riqualificazione delle periferie per 500 milioni, 2 per mille alle associazioni culturali, per 50 milioni di euro.

 

Procedura e tempi

Bisogna scaricare l'applicazione app18 dai siti ufficiali: www.18app.it e www.diciottoapp.it o da App Store o Google Play, ad oggi non sono ancora attivati dal Governo.

Gli esercenti per registrarsi al portale dovranno essere in possesso delle credenziali Entratel o Fisconline.

 

 

Conto Termico 2.0

Il Decreto Ministeriale 16 febbraio 2016 pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 2 marzo 2016, aggiorna la disciplina per l’incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili secondo principi di semplificazione, efficacia, diversificazione e innovazione tecnologica nonché di coerenza con gli obiettivi di riqualificazione energetica degli edifici della pubblica amministrazione. La nuova disciplina concorre al raggiungimento degli obiettivi specifici previsti dai Piani di azione per le energie rinnovabili e per l’efficienza energetica di cui all’articolo 3, comma 3, del Decreto Legislativo 28/2011, e dall’articolo 7 del Decreto Legislativo 102/2014.

 

Obiettivi

Il Conto Termico 2.0, in vigore dal 31 maggio 2016, potenzia e semplifica il meccanismo di sostegno già introdotto dal decreto 28/12/2012, che incentiva interventi per l’incremento dell’efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.

 

Soggetti interessati

Sono ammessi ai benefici previsti dal decreto in oggetto:

• le Amministrazioni Pubbliche, relativamente alla realizzazione di uno o più degli interventi che a breve andremo ad analizzare;

• i soggetti privati con alcune limitazioni circa l’ambito di applicazione delle agevolazioni.

Le Amministrazioni Pubbliche possono accedere ai benefici anche tramite l’intervento di una Esco ossia ad una società di servizi energetici (sono soggetti specializzati nella progettazione, realizzazione e gestione di interventi nel settore dell'efficienza energetica).

Dal prossimo 19 luglio 2016  potranno, però, presentare richiesta di incentivazione al GSE solo le ESCO dotate di certificazione secondo la norma UNI CEI 11352.

 

Spese ammissibili

Gli interventi incentivabili sono:

1) Interventi di incremento dell’efficienza energetica in edifici esistenti (riservati alle PA):

- Efficientamento dell’involucro:

1)       coibentazione pareti e coperture;

2)       sostituzione serramenti;

3)       installazione schermature solari;

4)       trasformazione degli edifici esistenti in "nZEB";

5)       illuminazione d’interni;

6)       tecnologie di building automation.

- Sostituzione di impianti esistenti per la climatizzazione invernale con impianti a più alta efficienza come le caldaie a condensazione.

2) Interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza:

Sostituzione di impianti esistenti con generatori alimentati a fonti rinnovabili:

1)      pompe di calore, per climatizzazione anche combinata per acqua calda sanitaria;

2)      caldaie, stufe e termocamini a biomassa;

3)      sistemi ibridi a pompe di calore.

Installazione di impianti solari termici anche abbinati a tecnologia solar cooling per la produzione di freddo.

Gli interventi devono essere realizzati utilizzando esclusivamente apparecchi e componenti di nuova costruzione e devono essere correttamente dimensionati in funzione dei reali fabbisogni di energia termica.

 

Iniziative agevolabili

Con riferimento ai soggetti privati, intesi come persone fisiche, condomini e soggetti titolari di reddito d’impresa o di reddito agrario, per interventi di piccole dimensioni per la produzioni di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, dotati d’impianto di climatizzazione, sono agevolabili:

• sostituzione d’impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale, anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria, dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica, unitamente all’installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso d’impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW;

• sostituzione d’impianti di climatizzazione invernale esistenti o di riscaldamento delle serre e dei fabbricati rurali esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa, unitamente all’installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso d’impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW;

• installazione d’impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o ad integrazione dell’impianto di climatizzazione invernale, anche abbinati a sistemi di solar cooling, per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento. Nel caso di superfici del campo solare superiori a 100 m2 è richiesta l’installazione di sistemi di contabilizzazione del calore;

• sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore;

• sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi a pompa di calore.

Con riferimento alle Pubbliche Amministrazioni sono incentivabili ai fini dell’incremento dell’efficienza energetica in edifici esistenti, parte di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, dotati di impianto di climatizzazione, i seguenti interventi :

• isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato;

• sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato;

• sostituzione d’impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti generatori di calore a condensazione;

• installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti con esposizione da Est-sud-est a Ovest, fissi o mobili, non trasportabili;

• trasformazione degli edifici esistenti in “edifici a energia quasi zero”;

• sostituzione di sistemi per l’illuminazione d’interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti con sistemi efficienti di illuminazione;

• installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation) degli impianti termici ed elettrici degli edifici, ivi compresa l’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore.

 

Misura dell’agevolazione

I beneficiari potranno accedere a fondi per 900 milioni di euro annui, di cui 200 destinati alla P.A. Responsabile della gestione del meccanismo e dell’erogazione degli incentivi è il Gestore dei Servizi Energetici(GSE).

Oltre ad un ampliamento delle modalità di accesso e dei soggetti ammessi (sono ricomprese oggi anche le società in house e le cooperative di abitanti), sono stati introdotti nuovi interventi di efficienza energetica. Le variazioni più significative riguardano anche la dimensione degli impianti ammissibili, che è stata aumentata, mentre è stata snellita la procedura di accesso diretto per gli apparecchi “a catalogo”.

 

Procedura e tempi

L’accesso agli incentivi può avvenire attraverso due modalità:

1) ACCESSO DIRETTO: per gli interventi realizzati dalle PA e dai soggetti privati, la richiesta deve essere presentata entro 60 giorni dalla fine dei lavori.

E’ previsto un iter semplificato per gli interventi riguardanti l’installazione di uno degli apparecchi di piccola taglia (per generatori fino a 35 kW e per sistemi solari fino a 50 mq) contenuti nel Catalogo degli apparecchi domestici, reso pubblico e aggiornato periodicamente dal GSE sul proprio sito http://www.gse.it/, al seguente percorso web Home > Conto Termico (DM 28/12/12) > Conto Termico 2.0.

2) PRENOTAZIONE: per gli interventi ancora da realizzare da parte delle PA e delle ESCO che operano per loro conto, erogazione di un primo acconto all’avvio e il saldo alla conclusione dei lavori.

 

 

Credito d’imposta per la vendita di strumenti musicali a studenti del conservatorio

L’art. 1, comma 984, della legge di stabilità 2016 ha introdotto, a favore degli studenti dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati, un contributo per l’acquisto di uno strumento musicale nuovo, coerente con il corso di studi, anticipato dal rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita. Lo sconto è rimborsato al rivenditore sotto forma di credito d’imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 241/1997.

 

Obiettivi

L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile il provvedimento che disciplina le modalità applicative per l’attribuzione del contributo fino a 1.000 euro per l’acquisto di strumenti musicali da parte degli studenti dei conservatori e del correlato credito d’imposta a favore del produttore o dei rivenditori, introdotto dalla legge di Stabilità per il 2016.

 

Soggetti interessati

L’agevolazione consiste nel poter usufruire di uno sconto di 1.000 euro non eccedente sul costo dello strumento, valido per l'acquisto di un nuovo strumento musicale, spetta solo agli studenti iscritti alle seguenti scuole:

iscritti e in regola con il pagamento delle tasse e contributi relativi all’anno accademico 2015-2016 o 2016-2017, ai corsi di strumento secondo il precedente ordinamento e ai corsi di laurea di primo livello secondo il nuovo ordinamento.

Il contributo è concesso per l’acquisto di uno strumento musicale nuovo e coerente con il corso principale cui è iscritto lo studente, in base all’allegato 2, o per lo strumento considerato “affine”, in base alle dichiarazioni di conformità con gli obiettivi disciplinari del corso di studio rilasciate dalle istituzioni di appartenenza.

 

Spese ammissibili

Il contributo spetta per gli acquisti effettuati nel 2016, una sola volta, anche in caso di acquisto di un singolo componente dello strumento, per un importo non superiore a 1.000 euro e, comunque, in misura non eccedente il prezzo dell’acquisto.

Per accedere al contributo, che è erogato sotto forma di sconto sul prezzo di vendita praticato dal rivenditore o produttore, lo studente dovrà richiedere al conservatorio di musica o all’istituto musicale pareggiato, che è tenuto al relativo rilascio, un certificato d’iscrizione non ripetibile “per tale finalità”, da cui risulti il suo cognome, nome, codice fiscale, corso e anno di frequenza nonché lo strumento musicale coerente con il corso di studi.

 

Iniziative agevolabili

Il produttore o rivenditore è tenuto a conservare il certificato di iscrizione fino al termine entro il quale l’Agenzia delle entrate può esercitare l’attività di accertamento e documenta la vendita dello strumento mediante fattura, anche semplificata, o ricevuta fiscale o scontrino parlante che indichi, oltre agli altri dati ordinariamente richiesti, il codice fiscale dello studente, il prezzo totale della vendita, sul quale è applicata l’imposta sul valore aggiunto, e l’ammontare pagato mediante il contributo.

Per fruire del credito d’imposta, il rivenditore o produttore, prima di concludere la vendita dello strumento musicale, è tenuto a comunicare all’Agenzia delle entrate i dati riportati nel certificato (codice fiscale dello studente e dell’istituto) integrandoli con quelli relativi allo strumento venduto (tipologia, prezzo totale) e l’ammontare del contributo. Tale comunicazione sarà possibile a decorrere dal 28 aprile 2016, utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline.

 

Misura dell’agevolazione

Il limite complessivo dello stanziamento di spesa di quindici milioni di euro.

 

Procedura e tempi

Per fruire del credito d’imposta, il rivenditore o produttore, prima di concludere la vendita dello strumento musicale, è tenuto a comunicare all’Agenzia delle entrate i dati riportati nel certificato (codice fiscale dello studente e dell’istituto) integrandoli con quelli relativi allo strumento venduto (tipologia, prezzo totale) e l’ammontare del contributo. Tale comunicazione sarà possibile a decorrere dal 28 aprile 2016, utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline.

Il credito d’imposta maturato sarà utilizzabile dal secondo giorno lavorativo successivo alla data di rilascio dell’apposita ricevuta che ne attesta la fruibilità, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 241/1997 utilizzando il modello F24 da presentare esclusivamente tramite il canale telematico. Il codice tributo da indicare nel modello F24 è il 6865.

 

 

Efficienza energetica e fonti rinnovabili nelle imprese (fesr 2014/2020 – IV.4b.2.1)

Finanziamento agevolato e fondo perduto per agevolare la realizzazione di investimenti in azienda atti a migliorare l’efficienza energetica o l’istallazione di fonti rinnovabili per l’utilizzo di energia a copertura parziale o totale delle proprie necessità energivore.

 

Obiettivi

Incentivare le aziende piemontesi a migliorare le proprie efficienze energetiche o l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili per l’autoconsumo produttivo.

 

Soggetti interessati

Rientrano come ammissibili le imprese con codice Ateco 2007 appropriato e che siano:

-          le PMI NON energivore;

-          le GI o le PMI energivore;

aventi unità locale ubicata in Piemonte e risultanti in regolarità contributiva (DURC).

 

Spese ammissibili

Nel caso di PMI non energivore l’investimento minimo deve essere di € 50.000, massimo di € 3.000.000.

Nel caso di GI e PMI energivore l’investimento minimo deve essere di € 100.000, massimo di € 5.000.000

L’investimento deve essere realizzato entro 24 mesi dall’approvazione della domanda.

Sono ammissibili gli investimenti in:

Linea 1- Interventi di efficienza energetica:

a) installazione di impianti di cogenerazione ad alto rendimento;

b) interventi finalizzati all’aumento dell’efficienza energetica nei processi produttivi, diretta a ridurre l’incidenza energetica sul prodotto finale, tali da determinare un significativo risparmio annuo di energia utile;

c) interventi finalizzati all’aumento dell’efficienza energetica degli edifici nell’unità locale;

d) sostituzione puntuale di sistemi e componenti a bassa efficienza con altri a maggiore efficienza;

e) installazione di nuove linee di produzione ad alta efficienza.

Linea 2 - Interventi di installazione di impianti a fonti rinnovabili:

la cui energia prodotta sia interamente destinata all’autoconsumo nell’unità locale.

Tutti gli interventi proposti devono soddisfare i seguenti requisiti generali:

-          devono riguardare una sola unità locale;

-          al momento della presentazione della domanda non devono essere obbligatori per il destinatario finale (ad esempio, prescrizioni derivanti da leggi in materia di ambiente, da provvedimenti di autorizzazione, ecc.) e non devono riguardare interventi necessari a conformarsi a norme dell’Unione già adottate, anche se non ancora in vigore;

-          non devono riguardare reti di teleriscaldamento;

-          non devono riguardare attività connesse all'esportazione verso Paesi terzi o Stati membri.

Sono ammessi a beneficiare dell’agevolazione gli investimenti avviati dopo la presentazione della domanda telematica e che si sostanziano nelle seguenti voci di costo (al netto dell’I.V.A.):

a) fornitura dei componenti necessari alla modifica dei processi o alla realizzazione degli impianti o degli involucri edilizi ad alta efficienza;

b) installazione e posa in opera degli impianti e dei componenti degli involucri edilizi;

c) opere murarie ad esclusivo asservimento di impianti/macchinari oggetto di finanziamento, nel limite del 20% degli investimenti di cui alla Linea 1 – lettera a), fatto salvo il caso di interventi di cui alla Linea 1 – lettera c);

d) sia per impianti, sia per involucri edilizi: spese tecniche per progettazione, direzione lavori, degli impianti, ecc..). Le spese tecniche sono ammesse nel limite del 10% del totale delle spese inserite in domanda e comunque di importo non superiore a € 50.000,00.

Non sono ritenuti ammissibili:

O beni usati;

O opere murarie generiche o non ad esclusivo asservimento di impianti/macchinari finanziati nel progetto;

O costi relativi a commesse interne o in cui vi siano legami societari o mediante amministratori;

O acquisto di beni in leasing;

O beni non direttamente identificabili come legati all’intervento di efficienza energetica/ o produzione di energia da fonti rinnovabili il cui singolo valore sia inferiore a € 500,00;

O l’IVA, a meno che risulti indetraibile per l’impresa, e qualsiasi onere accessorio, fiscale o finanziario;

O spese in economia;

O mezzi e attrezzature di trasporto.

 

Misura dell’agevolazione

L'incentivazione può coprire fino al 100% dei costi ritenuti ammissibili dell'investimento e risulta così suddivisa:

- finanziamento pari almeno all’80% del valore del progetto in termini di costi ammissibili, erogato per il 75% con fondi regionali a tasso zero e per la quota restante (pari ad almeno il 25%) da fondi bancari;

- contributo a fondo perduto del 20% del valore del progetto con un massimo di € 500.000 nel caso di GI e PMI energivore e di € 300.000 nel caso di PMI NON energivore.

Nel caso in cui il destinatario finale risulti in possesso del rating di legalità attribuito dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM8), nei limiti consentiti in termini di intensità di aiuto, il prestito potrà beneficiare di una premialità del 5% per quanto riguarda i fondi regionali a tasso zero.

Il finanziamento a tasso zero viene erogato in un’unica soluzione, tramite la banca convenzionata scelta dal destinatario finale, a seguito di espressa autorizzazione all’erogazione da parte di Finpiemonte.

a) Tale finanziamento sarà rimborsato con rate trimestrali posticipate e avrà la durata 60 mesi, di cui 6 di preammortamento facoltativo, per investimenti inferiori o uguali a 1.000.000,00 €;

b) 72 mesi, di cui 12 di preammortamento facoltativo, per investimenti compresi tra 1.000.000,00 € e 2.000.000,00 €;

c) 84 mesi, di cui 12 di preammortamento facoltativo, per investimenti superiori a 2.000.000,00 €.

Le opzioni b) e c) sono a discrezione dell’azienda, che potrà comunque scegliere l’opzione a).

Il contributo a fondo perduto viene erogato in un’unica soluzione dopo la valutazione tecnico - economica della documentazione finale della spesa effettivamente sostenuta.

 

Procedura e tempi

Il bando è aperto a decorrere dal 20/06/2016 e necessità:

- del possesso della firma digitale del legale rappresentante dell’impresa;

- della delibera positiva bancaria che viene rilasciata solo se l’impresa ha i requisiti economici – finanziari che generano almeno 9 punti su 17.

I pagamenti NON devono essere effettuati in forma cumulativa e devono avere come causale il codice domanda.

 

 

PATENT BOX – redditi da marchi, brevetti e disegni

Il decreto legge Investment compact prevede l’estensione del regime di patent box a tutte le tipologie di marchi, inclusi quelli commerciali. In particolare, il provvedimento rimuove la limitazione che allo stato attuale vede i marchi d’impresa agevolati solo se funzionalmente equivalenti ai brevetti, estendendola pertanto a tutti i marchi, inclusi quelli commerciali.

 

Obiettivi

Tra gli Investment compact, si segnalano diverse modifiche al nuovo regime di patent box, istituito dalla legge di Stabilità 2015 (art. 1, commi 37-45) noto anche come “Investment compact le novità per le imprese”.

Si tratta di un regime opzionale, introdotto dalle legge di stabilità per il 2015, di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo di alcune tipologie di beni immateriali, conseguiti da società ed enti commerciali che svolgono attività di ricerca e sviluppo.

 

Soggetti interessati

E’ rivolta a tutti i titolari di reddito d’impresa, a prescindere da forma giuridica, dimensione e regime contabile, che sostengono costi in attività di ricerca in beni immateriali, quali:

- spese del personale, da ricercatore a tecnico o altro personale ausiliario;

- strumentazione ed attrezzature immobili e terreni;

- costi per la ricerca contrattuale, conoscenze e brevetti acquisiti od ottenuti in licenza;

- consulenze esterne;

- spese generali supplementari;

- altri costi d’esercizio;

- studi di fattibilità.

 

Spese ammissibili

Il nuovo regime, con decorrenza dal 1° gennaio 2015, consente alle imprese in questione di beneficiare dellesclusione dalla base imponibile delle imposte sui redditi e dell’Irap di una quota (pari al 50% dal 2017), del reddito derivante dall’utilizzo indiretto di opere dell’ingegno, marchi e brevetti. Per i primi due periodi d’imposta (2015 e 2016), la misura dell’incentivo è ridotta, essendo prevista la detassazione di una quota di reddito pari, rispettivamente, al 30 e 40%. Lopzione ha validità per cinque esercizi ed è irrevocabile. Dal 2017 la detassazione del 50% entrerà a regime.

 

Iniziative agevolabili

L’agevolazione spetta anche in caso di utilizzo diretto dei beni immateriali nell’attività d’impresa. In tale ipotesi, il reddito figurativo derivante dallo sfruttamento degli asset è agevolabile (negli stessi termini previsti in caso di concessione in licenza), in misura pari al contributo economico apportato da tali beni alla produzione del reddito complessivo. La determinazione di tale quota deve avvenire in via preventiva con l’Agenzia delle entrate, mediante l’attivazione di una procedura di ruling.

 

Misura dell’agevolazione

Concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini Ires, per la misura sopra indicata, del loro ammontare i redditi derivanti dall'utilizzo (diretto o indiretto) di:

La quota di reddito agevolabile è determinata sulla base di un’apposita formula matematica. Il valore di riferimento è dato dal rapporto tra:

a) i costi di attività di ricerca e sviluppo, rilevanti ai fini fiscali, sostenuti per il mantenimento, l'accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale;

b) i costi complessivi, rilevanti ai fini fiscali, sostenuti per produrre tale bene.

 

Procedura e tempi

L’opzione di detassazione agevolata è da esercitare con l’ente competente, ha durata pari a cinque anni, è irrevocabile a favore dell’impresa e rinnovabile.

Con un provvedimento del 10/11/2015 il direttore dell’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello per comunicare la scelta per il regime agevolato, fissando al 30 aprile 2016 il termine per l’invio telematico.

Per i periodi di imposta 2015 e 2016 l’opzione deve essere fatta attraverso una comunicazione trasmessa all’Agenzia delle Entrate per esercitare le opzioni quinquennali riferite al 2015 (validità fino al 2019) e al 2016 (validità fino al 2020).

Dal 2017, invece, l’opzione si effettuerà direttamente nella dichiarazione dei redditi, e scatterà dal periodo di imposta a cui quella dichiarazione si riferisce (nel modello Unico 2018, pertanto, si opterà con decorrenza dal 2017, e così via).

 

 

Misure a sostegno per i nuovi imprenditori

E’ stato adottato il nuovo regolamento, con il decreto 8 luglio 2015 n. 140, per l’avvio di nuove attività imprenditoriali di piccola dimensione, con una radicale modifica degli incentivi in favore dell’autoimprenditorialità di cui al titolo I del D.Lgs. n. 185/2000.

 

Obiettivi

Con la circolare direttoriale 9 ottobre 2015 n. 75445 sono stati definiti i termini e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione: corredate dei piani di impresa e della documentazione potranno essere presentate al soggetto gestore a partire dal giorno 13 gennaio 2016.

 

Soggetti interessati

La nuova misura prevede che possono beneficiare delle agevolazioni le imprese di micro e piccola dimensione in possesso del requisito della prevalente partecipazione da parte di giovani tra i 18 e i 35 anni o di donne, costituite in forma societaria da non più di dodici mesi dalla data di presentazione della domanda. È prevista la possibilità di presentazione della domanda di agevolazione anche da parte di persone fisiche non ancora costituite in forma societaria, fermo restando l’onere per le stesse di costituzione entro 45 giorni dalla data di comunicazione del positivo esito delle verifiche.

 

Spese ammissibili

Le agevolazioni sono concesse, in regime de minimis, nella forma del finanziamento agevolato a tasso zero, della durata massima di 8 anni, a copertura di non più del 75% delle spese. I programmi d’investimento devono prevedere spese non superiori a 1,5 milioni di euro.

 

Iniziative agevolabili

Sono ammesse alle agevolazioni le iniziative attivabili su tutto il territorio nazionale e promosse nei principali settori dell’economia quali:

Sono stati individuati, inoltre, settori di particolare rilevanza per lo sviluppo dell’imprenditorialità giovanile e femminile, riguardanti:

 

Misura dell’agevolazione

Le risorse finanziarie destinate all’intervento sono quelle del Fondo rotativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze presso il Soggetto gestore, Invitalia, pari attualmente a circa 50 milioni di euro, la cui consistenza si autoalimenta grazie ai rientri dei mutui relativi alle agevolazioni già concesse a partire dal 2006. La consistenza del Fondo, inoltre, potrà essere incrementata da ulteriori risorse comunitarie, nazionali e regionali.

 

Procedura e tempi

A partire dal 13 gennaio 2016 é possibile compilare – esclusivamente per via elettronica – le domande utilizzando la piattaforma informativa messa a disposizione nel sito internet di www.invitalia.it.

 

 

Credito d’imposta per attività di Ricerca e Sviluppo 2015/2019

Lo scorso 29 luglio 2015 è stato pubblicato in G.U. il decreto n. 174 del 27 maggio 2015 con il quale si completa il quadro normativo che consente, per il quinquennio 2015-2019, la fruizione del credito di imposta da parte delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo.

 

Obiettivi

Incentivare le aziende italiane a investire maggiormente e sempre di più nella ricerca ed innovazione sia di base sia di sviluppo pre-competitivo, dal 2015 al 2019.

 

Soggetti interessati

Possono beneficiare dell’agevolazione di cui al presente decreto tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019 (ovvero per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare per gli investimenti effettuati nel quinquennio 2015-2019).

 

Spese ammissibili

Viene riconosciuto un credito di imposta fruibile mediante F24 pari al 50% o 25% del valore incrementativi 2012/2014 relativo alle seguenti spese sostenute dal 2015 al 2019:

Ø Personale altamente qualificato (laurea magistrale in materie tecnico-scientifiche come da classificazione Unisco Isced) aventi mansioni NON amministrative, contabili e commerciali. E’ assimilato al dipendente il soggetto in collaborazione con l’impresa, anche esercente arte e professione (con partita iva) a condizione che svolga la propria attività presso le strutture dell’impresa (50%).

Ø Quote di ammortamento per strumenti ed attrezzature di laboratorio o canoni leasing (25%).

Ø Contratti di ricerca con università, enti di ricerca ed organismi equiparati e con ALTRE IMPRESE (50%).

Ø Competenze tecniche e privative industriali relative ad un’invenzione industriale o biotecnologia, ad una topografia di prodotto a semiconduttori od ad una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne (25%).

 

Iniziative agevolabili

Sono ammissibili al credito d’imposta le seguenti attività di ricerca e sviluppo:

  1. lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o usi commerciali diretti;
  2. ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);
  3. acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l’elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, inclusi gli studi di fattibilità, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida;
  4. produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

Non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

 

Misura dell’agevolazione

Due sono le condizioni per accedere al credito di imposta:

·           le spese sostenute nell’attività di ricerca e sviluppo per ciascun periodo d’imposta devono essere almeno pari a 30.000 euro;

·           è necessario che esse realizzino un incremento della spesa media annuale dei 3 periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015 (per le imprese costituite successivamente al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014 detta media è pari a zero).

Al verificarsi delle due condizioni il credito è riconosciuto fino all’importo massimo annuo di 5 milioni di euro per ciascun beneficiario nella misura del:

4         50% della spesa incrementale in relazione al personale altamente qualificato e ai contratti di ricerca stipulati con università e/o enti e organismi di ricerca e/o imprese;

4         25% della spesa incrementale in relazione agli strumenti ed attrezzature di laboratorio competenze tecniche e privative industriali.

Posto che la media di riferimento individuata dalla norma primaria per il calcolo della spesa incrementale resta fissa, poiché ancorata ai periodi d’imposta 2012- 2014, ne deriva che per le imprese costituite successivamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014, la media di riferimento non potrà che essere pari a zero, in quanto anch’essa andrà calcolata con riferimento ai costi sostenuti nei periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.

 

Procedura e tempi

L’agevolazione è fruibile dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di effettuazione degli investimenti. Il bonus è cumulabile con l’agevolazione per l’assunzione di personale altamente qualificato e di ricerca. Attualmente si ritiene sia anche cumulabile con le varie e difformi possibilità agevolative essendo un beneficio aperto a tutte le tipologie di imprese.

 

 

Misure sul CREDITO delle piccole e medie imprese

La c.d. Legge di Stabilità 2015 ha previsto (art. 1, comma 246) una nuova moratoria dei mutui e dei finanziamenti accordati alle famiglie ed alle micro, piccole e medie imprese, come individuate dalla Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 06.05.2003.

L’Abi (Associazione Bancaria Italiana) con la circolare n. 1487 del 12/06/2015 ha fornito ulteriori chiarimenti sull’Accordo per il Credito 2015, che sarà in vigore fino al 31 dicembre 2017.

 

Tipologia di intervento

Il nuovo “Accordo per il Credito 2015” firmato il 31 marzo 2015 tra l’Associazione Bancaria Italiana (Abi) e le Associazioni imprenditoriali comprende le seguenti tre iniziative per le Piccole e Medie Imprese:

·      “Imprese in Ripresa” in tema di sospensione e allungamento dei finanziamenti;

·      “Imprese in Sviluppo” per il frazionamento dei progetti imprenditoriali di investimento e il rafforzamento della struttura patrimoniale delle imprese;

·      “Imprese e P.A.” per lo smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione.

 

Obiettivi e validità

Si tratta della possibilità di sospendere il pagamento della quota capitale della rata dei mutui e dei finanziamenti, dal 2015 al 2017, secondo le coordinate di un intesa da raggiungersi, entro fine marzo 2015, tra Ministero dell’Economia, Sviluppo Economico, Associazione Bancaria Italiana (ABI) e Associazioni delle imprese e dei consumatori.

Si ricorda che già a partire dall’anno 2009 l’Associazione Bancaria Italiana (Abi) e le Associazioni imprenditoriali hanno definito una serie di iniziative volte a sostenere l’esigenza di liquidità delle imprese: da ultimo, l’Accordo firmato al 1° luglio 2013 e tutt’oggi in vigore fino al 30 giugno 2015. Per le banche già aderenti all’Accordo per il Credito 2013, l’adesione alle nuove iniziative si intende automaticamente acquisita, salvo formale disdetta da comunicare da parte degli istituti di credito all’Abi.

 

Soggetti interessati

Le imprese che possono beneficiare delle misure previste nell’accordo sono le piccole e medie operanti in Italia di tutti i settori, definite dalla normativa comunitaria; vale a dire imprese con meno di 250 dipendenti e con fatturato minore di 50 mln di euro, oppure con totale attivo di bilancio fino a 43 mln di euro.

Al momento della presentazione della domanda devono essere “in bonis”, ossia non devono avere nei confronti dalla banca “sofferenze”, “partite incagliate”, “esposizioni ristrutturate” o “esposizioni scadute/sconfinanti” da oltre 90 giorni.

 

Iniziative agevolabili

Dal 1° luglio 2015 l’iniziativa “Imprese in Ripresa” consente alle Pmi operanti in Italia che non abbiano posizioni debitorie classificate dalla banca come “sofferenze”, “inadempienze probabili” o esposizioni scadute o sconfinanti da oltre 90 giorni di:

Æ Sospensione per 12 mesi della quota capitale delle rate di mutuo e per 12 o 6 mesi della quota capitale prevista nei canoni di locazione finanziaria immobiliare e mobiliare (è possibile sospendere anche le operazioni di apertura di conto corrente ipotecario con un piano di rimborso rateale), qualora tali contratti di mutuo e leasing non abbiano già fruito della moratoria concessa ai sensi delle “Nuove misure per il credito alle PMI” del 28 febbraio 2012;

Æ  Allungamento della durata dei mutui già in ammortamento, fino a 4 anni;

Æ  Spostamento fino a 270 giorni delle scadenze del credito a breve termine per esigenze di cassa con riferimento all’anticipazione di crediti certi ed esigibili;

Æ  Allungamento per un massimo di 120 giorni delle scadenze del credito agrario di conduzione.

 

Misura dell’agevolazione

SOSPENSIONE DEI MUTUI E LEASING

In questo campo rientrano la sospensione per 12 mesi della quota capitale delle rate di mutuo, e quella per 12 o 6 mesi della quota capitale prevista nei canoni di leasing “immobiliare” e “mobiliare”.

Possono essere ammesse alla sospensione le rate dei mutui e delle operazioni di leasing finanziario delle imprese che non abbiano già usufruito di analogo beneficio concesso ai sensi delle “Nuove misure per il credito alle Pmi” del 28 febbraio 2012. È dunque possibile sospendere nuovamente finanziamenti già sospesi con l’Avviso comune del 3 agosto 2009 e relativi rinnovi. E’ inoltre possibile sospendere le operazioni di apertura di conto corrente ipotecario con un piano di rimborso rateale. Le operazioni di sospensione sono realizzate allo stesso tasso d’interesse previsto dal contratto originario.

ALLUNGAMENTO DEI MUTUI

È prevista la possibilità:

• di allungare la durata dei mutui, in misura maggiore rispetto al precedente accordo;

• di spostare in avanti fino a 270 giorni le scadenze del credito a breve termine per esigenze di cassa con riferimento all’anticipazione di crediti certi ed esigibili;

• di allungare per un massimo di 120 giorni le scadenze del credito agrario di conduzione.

Possono essere ammessi alla richiesta di allungamento i i mutui che non abbiano beneficiato di analoga facilitazione ai sensi dell’Accordo per il credito alle Pmi del 16 febbraio 2011 e dell’accordo “Nuove misure per il credito alle Pmi” del 28 febbraio 2012, mentre possono essere ammessi all’allungamento anche i mutui sospesi al termine del periodo di sospensione. Le operazioni di allungamento dei mutui se accompagnate da un rafforzamento patrimoniale o da processi aggregativi sono effettuate a condizioni contrattuali invariate, negli altri casi comunque l’eventuale variazione del tasso d’interesse originario non potrà essere superiore all’incremento del costo di raccolta della banca rispetto al momento dell’erogazione originaria del finanziamento e si terrà conto della presenza di eventuali garanzie aggiuntive.

 

Procedura e tempi

Le richieste per l’attivazione di uno degli strumenti descritti nell’accordo potranno essere presentate dalle imprese utilizzando il modulo predisposto dalle singole banche sulla base del modello elaborato dall’ABI è stato pubblicato al link: https://www.abi.it/Pagine/Mercati/Crediti/Credito-alle-imprese/Accordi-per-il-credito/Accordo-per-il-credito-2015.aspx?LinkFrom=Imprese

L’elenco degli istituti aderenti è disponibile al link: https://www.abi.it/DOC_Mercati/Crediti/Credito-alle-imprese/Accordo-credito-2015/Banche%20aderenti/Adesioni_Accordo_Credito_2015.pdf

 

 

Contratto di sviluppo – Gber 2020

Con il DM 09.12.2014 il MISE ha fissato le nuove disposizioni in materia di concessione ed erogazione delle agevolazioni riconosciute per i c.d. “contratti di sviluppo”. Le norme, in particolare, sono state uniformate alle disposizioni UE impartite con il regolamento GBER valido fino al prossimo 2020.

 

Obiettivi

Secondo quanto stabilito dal DM 09.12.2014 i contratti di sviluppo hanno ad oggetto la realizzazione di un programma di sviluppo industriale, per la tutela dell’ambiente oppure di attività turistiche.

 

Soggetti interessati

In riferimento all’ambito soggettivo di applicazione, considerate le implicazioni collegate alle dimensioni dei soggetti partecipanti, si deve specificare che le imprese devono essere classificati quali piccole, medie e grandi ai sensi di quanto disposto nell’allegato 1 del regolamento GBER (altrimenti individuati nel decreto MISE 18.04.2005).

 

Iniziative agevolabili

Con il nuovo decreto il Ministero ha fissato i programmi di intervento ammissibili, le intensità di aiuto e le agevolazioni che potranno essere riconosciute:

ü per gli investimenti produttivi in beni materiali e immateriali;

ü per gli investimenti finalizzati allo sviluppo turistico;

ü per gli investimenti finalizzati alla tutela ambientale.

In riferimento ai programmi ammissibili, si deve segnalare che gli articoli 5, 6 e 7 del decreto prevedono, per ognuno, condizioni di ammissibilità differenti. L’articolo 5, relativamente ai programmi di sviluppo industriale, stabilisce che devono riguardare un'iniziativa imprenditoriale finalizzata alla produzione di beni e/o servizi, per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti d'investimento ed, eventualmente, progetti di ricerca, sviluppo e innovazione strettamente connessi e funzionali tra di loro in relazione ai prodotti e servizi finali.

 

Misura dell’agevolazione

L'importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili degli investimenti oggetto del programma di sviluppo - con esclusione del costo di opere infrastrutturali se previste - non deve essere inferiore:

- a 20 milioni di euro;

- 7,5 milioni di euro qualora il programma riguardi esclusivamente attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

Le agevolazioni previste dal decreto possono essere concesse nei limiti delle intensità massime di aiuto previste in riferimento ad ogni ipotesi agevolata, ed, in particolare, in funzione agli specifici progetti di investimento ed alle dimensioni societarie. In ogni caso, le agevolazioni sono concesse nelle seguenti forme, anche in combinazione tra di loro:

4    finanziamento agevolato;

4    contributo in conto interessi;

4    contributo in conto impianti;

4    contributo diretto alla spesa.

 

Procedura e tempi

In riferimento alla procedura per la richiesta, il riconoscimento e l’erogazione dell’agevolazione, si segnala che il Ministero del Lavoro è intervenuto con il decreto direttoriale 29.04.2015, fissando termini e modalità di presentazione della domanda. Secondo quanto stabilito dal Ministero del Lavoro, al 10.06.2015, alle ore 12.00 è fissato l’avvio di presentazione della domanda. Non è stato fissato, invece, alcun termine finale, che si presume coincidere con l’esaurimento delle risorse stanziate (250 milioni di euro).

Per procedere alla presentazione della domanda gli interessati dovranno accedere al sito ufficiale di Invitalia (http://www.invitalia.it) e accedere alla piattaforma online che verrà attivata nei prossimi giorni nella sezione relativa ai contratti di sviluppo.

 

 

Incentivi a favore delle imprese che si vogliono inserire nel mercato estero

Si tratta di una varietà di agevolazioni per l’internazionalizzazione delle imprese, nonché per la patrimonializzazione e la partecipazione di fiere e mostre per le PMI.

 

Soggetti interessati

I beneficiari del finanziamento agevolato per i programmi di inserimento su mercati extraUE sono tutte le imprese italiane aventi sede legale in Italia, in forma singola o aggregata, ivi comprese quelle a partecipazione giovanile o femminile.

 

Spese ammissibili

Il finanziamento agevolato riguarda programmi con caratteristiche di investimento, rivolti a Paesi che non sono membri dell’Unione Europea, finalizzati al lancio ed alla diffusione di nuovi prodotti e/o servizi, ovvero all’acquisizione di nuovi mercati per prodotti e servizi già esistenti, attraverso l’apertura di strutture volte ad assicurare in prospettiva la presenza stabile nei mercati di riferimento.

Il programma deve riguardare il lancio e la diffusione da parte del richiedente di:

beni e/o servizi prodotti in Italia;

beni e/o servizi non prodotti in Italia, ma comunque distribuiti con il marchio di imprese italiane.

Le spese ammissibili al finanziamento, riguardano:

- spese di funzionamento;

- spese per attività promozionali;

- spese per interventi vari.

 

Iniziative agevolabili

ü Una prima agevolazione consiste nella concessione di un finanziamento a tasso agevolato per la realizzazione di programmi di inserimento sui mercati esteri: il finanziamento agevolato andrà a coprire l’85% delle spese, con applicazione di un tasso di interesse pari al 15% (attualmente sotto l’1%...) di quello di riferimento.

ü Una seconda agevolazione, invece, riguarda gli studi di pre-fattibilità dell’operazione, ovvero la pianificazione relativa all’introduzione di un nuovo prodotto nel mercato, oppure l’inserimento in un nuovo mercato di un prodotto già esistente. In tal caso può essere concesso un finanziamento pari al 100% delle spese da sostenere, con un massimale variabile da 100.000 a 300.000 euro, con applicazione di un tasso di interesse pari al 15% di quello di riferimento.

ü Per quanto concerne le PMI, vengono previste le seguenti agevolazioni:

Pmi1) viene previsto un finanziamento a favore della patrimonializzazione delle PMI di importo pari al 25% del patrimonio netto dell’impresa richiedente, con un massimale di 300.000 euro;

Pmi2) per la partecipazione a fiere e mostre sui mercati extraUE, viene previsto un finanziamento delle spese pari al 85% delle stesse, con applicazione di un tasso di interesse pari al 15% di quello di riferimento.

 

Misura dell’agevolazione

Il finanziamento può coprire fino al 100% dell’importo delle spese indicate e può essere concesso per un importo non superiore a quello consentito dall’applicazione del regolamento UE “de minimis”. Il preventivo di spesa agevolabile non può essere superiore a:

Æ      euro 100.000 per studi collegati ad investimenti commerciali;

Æ      euro 200.000 per studi collegati ad investimenti produttivi;

Æ      euro 300.000 per assistenza tecnica.

Il tasso di interesse è pari al 15% di quello di riferimento.

 

 

Bonus alla Scuola – school bonus

Con la legge di riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (L. 107/2015 c.d. “buona scuola”) viene introdotto il cosiddetto “school bonus” e cioè un credito d’imposta per le erogazioni liberali effettuate nei confronti degli istituti scolastici (o meglio “del sistema nazionale di istruzione”).

 

Obiettivi

Secondo quanto definito dall'articolo 1, comma 145 della legge 107/2015, le erogazioni liberali in denaro destinate agli istituti scolastici, per la realizzazione di nuove strutture, manutenzione e potenziamento di quelle esistenti, spetta un credito di imposta da dividere in 3 quote annuali di pari importo per 3 anni. Per cui tutti i contribuenti che nel corso del 2015, 2016, 2017 effettuano tali donazioni, possono fruire degli sconti fiscali.

 

Soggetti interessati

La norma non pone limitazioni sotto il profilo soggettivo e cioè in relazione ai soggetti che possono beneficiare dell’agevolazione: il citato bonus, pertanto, spetta sia alle persone fisiche che agli enti non commerciali, nonché ai titolari di reddito di impresa.

Lo “School-Bonus”, quindi, può essere riconosciuto a tutti i soggetti che effettuano una erogazione liberale in denaro agli istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione con le specifiche finalità previste dalla norma (e di seguito evidenziate). Pertanto, il credito spetta:

- alle persone fisiche;

- alle imprese individuali;

- alle società (di persone / di capitali);

- agli enti non commerciali.

 

Spese ammissibili

Il credito di imposta, riconosciuto per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l’occupabilità degli studenti.

Si evidenzia che il beneficio spetta per le sole erogazioni liberali in denaro, con l’esclusione, quindi, delle erogazioni in natura, finalizzata a sostenere un investimento per:

ü la realizzazione di nuove strutture scolastiche;

ü la manutenzione ed il potenziamento di strutture scolastiche esistenti;

ü interventi volti al miglioramento dell'occupabilità degli studenti.

In merito alle spese agevolabili, è fissato un tetto massimo di 100mila euro per ciascun periodo di imposta e non è cumulabile, per le medesime spese, con altre agevolazioni.

 

Iniziative agevolabili

Pertanto, tutti i soggetti che effettuano erogazioni liberali in denaro a favore degli istituti scolastici, destinate alla realizzazioni di progetti individuati dalla norma stessa, possono usufruire, limitatamente al triennio 2015-2017, di un credito di imposta, in misura differenziata a seconda dei periodi di imposta in cui vengono effettuate le erogazioni:

4    nella misura del 65% delle erogazioni effettuate negli anni 2015 e 2016

4    nella misura del 50% per quelle effettuate nel 2017.

Si evidenzia che il “bonus” in esame non è cumulabile con altre agevolazioni previste per le medesime spese.

 

Misura dell’agevolazione

Per quanto riguarda le modalità di utilizzo, la norma specifica che il credito di imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo. Ad esempio, il credito maturato nel 2015, di ammontare pari a 90, sarà utilizzabile nel 2016, nel 2017 e nel 2018, con il tetto massimo annuale di 30.

I soggetti titolari di reddito d’impresa potranno utilizzare il credito d’imposta, sempre in tre quote annuali di pari importo, in compensazione tramite modello F24 (articolo 17 del Dlgs 241/1997).

Le persone fisiche e gli enti non commerciali che non svolgono un’attività d’impresa si ritiene che, in base alle precisazioni rese dall’Agenzia in merito all’“Art-Bonus” nella circolare 31.7.2014, n. 24/E, utilizzeranno il credito d’imposta nel mod. UNICO.

In particolare, la prima quota del credito d’imposta, relativo alle spese effettuate nel periodo 2015, sarà utilizzabile non prima del 1° gennaio 2016.

 

Procedura e tempi

È necessario attendere l’emanazione del citato Decreto da parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) al fine di individuare le corrette modalità con le quali le erogazioni in esame devono essere effettuate per poter beneficiare del relativo credito d’imposta.

Due però sono le condizioni affinché il “bonus” possa essere perfezionato:

 

 

Sostegno alla Cultura – art bonus

Sulla G.U. del 31 maggio è stato pubblicato il D.L. n. 83/2014, salutato come il sistema di norme che dovranno dare nuovo impulso allo sviluppo del settore culturale in Italia e al rilancio del turismo. Tra le misure contenute nel provvedimento quella che ha suscitato il maggiore interesse è sicuramente quella contenuta nell’art. 1, destinato a disciplinare il cosiddetto “ART bonus” cioè il credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura.

 

Obiettivi

Il decreto Art Bonus rappresenta un'autentica rivoluzione nell’ambito della cultura e del turismo e introduce strumenti concreti ed operativi per sostenere il patrimonio culturale e rilanciare il settore turistico.

 

Soggetti interessati

Con il nuovo Art Bonus sarà detraibile il 65% delle donazioni che le singole persone e le imprese faranno in favore di musei, siti archeologici, archivi, biblioteche, teatri e fondazioni lirico sinfoniche.

 

Spese ammissibili

In primo luogo bisogna sottolineare che l’agevolazione riguarda esclusivamente le erogazioni liberali in denaro: sono escluse quindi tutte le altre forme di finanziamento “in natura”.

I versamenti devono poi essere vincolati a specifiche finalità, analiticamente indicate dalla norma.

E’ previsto l’obbligo di pubblicizzare adeguatamente la donazione. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali devono infatti comunicare mensilmente al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo l’ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento (le modalità di comunicazione non sono indicate nel provvedimento). Questi soggetti sono poi tenuti a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell’utilizzo delle erogazioni stesse, anche con un’apposita sezione nei propri siti web istituzionali.

 

Iniziative agevolabili

Si tratta, nello specifico, di:

- interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi  della  cultura di appartenenza pubblica e per la realizzazione di nuove strutture;

- il restauro e il potenziamento di quelle esistenti delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.

 

Misura dell’agevolazione

Per i versamenti effettuati con le finalità sopra ricordate compete un credito d’imposta pari:

Ø al 65% delle erogazioni liberali effettuate in ciascuno dei due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013;

Ø al 50% delle erogazioni liberali effettuate nel  periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

La disposizione pone poi un limite alla misura del credito d’imposta riconosciuto per l’effetto dei sopra richiamati versamenti. In particolare, per le persone fisiche e gli enti non commerciali il credito è pari al 15% del reddito imponibile mentre per i titolari di reddito d’impresa non può superare il 5 per mille dei ricavi annui. Il fatto di avere ancorato la fruizione del credito ai ricavi e non al risultato fiscale consente una più “certa” fruizione dell’agevolazione.

Il credito di imposta deve essere ripartito in tre quote annuali di pari importo e, per le imprese, può essere utilizzato in compensazione (senza interferire con il limite annuale) e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP.

 

Procedura e tempi

La nuova disposizione è immediatamente operativa. L’Agenzia delle Entrate, con circolare del 31.7.2014 n. 24, ha fornito le prime indicazioni con riferimento al bonus fiscale di cui trattasi.

 

 

Bonus Mobili ed Elettrodomestici

Fino al 31 dicembre 2017 è stata prorogato il “bonus arredi” che è una misura di incentivazione fiscale che consente di detrarre il 50% dalla dichiarazione dei redditi le spese documentate relative all’acquisto di arredi da destinare agli immobili che sono stati oggetto di ristrutturazione, nel limite di 10mila euro.

 

Obiettivi

Per avere la detrazione è indispensabile realizzare una ristrutturazione edilizia, sia su singole unità immobiliari residenziali sia su parti comuni di edifici, sempre residenziali.

 

Soggetti interessati

Il “bonus mobili” spetta ai contribuenti che fruiscono della detrazione fiscale 50%, per aver sostenuto spese riguardanti il recupero del patrimonio edilizio e che sono assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche.

 

Spese ammissibili

L’agevolazione fiscale compete per le spese sostenute nell’anno 2017 per l’acquisto di mobili/arredi, materassi, apparecchi di illuminazione e grandi elettrodomestici.

a) Mobili/Arredi: rientrano tra gli “arredi” agevolabili, a titolo esemplificativo, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, cucine, mobili per il bagno, arredi per esterno, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione (lampade da tavolo e da terra, lampadari, appliques, etc) che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.

Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni, di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.

Sono inclusi nell’agevolazione i mobili nuovi realizzati su misura, mentre restano esclusi dal bonus i mobili usati acquistati da venditori privati, antiquari e rigattieri.

b) Grandi Elettrodomestici: rientrano nei grandi elettrodomestici, di classe energetica non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, a titolo esemplificativo: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.

Possono essere agevolate solo le spese sostenute per gli acquisti di grandi elettrodomestici nuovi.

 

Misura dell’agevolazione

Si può usufruire di una detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici

di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione, nel limite di spesa è di euro 10.000, da ripartire nelle dichiarazione dei redditi, in 10 rate  annuali.

 

Procedura e tempi

L’agevolazione fiscale compete per le spese sostenute nell’anno 2017.

Le spese sostenute devono essere “documentate”, quindi sarà necessario conservare la documentazione attestante l’effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto dei beni con la usuale specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquistati.

 

 

START UP innovative

Il D.L. n. 179 del 18 ottobre 2012 – c.d. secondo Decreto Crescita - in vigore dal giorno 20 ottobre, proseguendo nel programma di stimolo alla crescita e ripresa del paese, introduce la figura delle start up innovative.

Il Decreto 25 febbraio 2016 del Mef reca le disposizioni di attuazione dei commi da 1 a 7 dell'articolo 29 del D.L. 179/2012 al fine di adeguare la disciplina ai nuovi orientamenti comunitari in materia di capitale di rischio e alla decisione della Commissione europea del 14 dicembre 2015 che ha autorizzato gli aiuti anche per il 2016.

 

Obiettivi

Le start up innovative sono particolari società di capitali (anche cooperative), che a differenza delle società a responsabilità limitata semplificate o a capitale ridotto, non si discostano dalle forme giuridiche tradizionali, ma si connotano per l’elevato contenuto tecnologico dell’attività esercitata. L’essere start up innovative consente di accedere a un insieme di benefici, alcuni dei quali potrebbero essere piuttosto incisivi, per periodi di tempo tutto sommato non brevi.

 

Soggetti interessati

Possono costituirsi in forma di società di capitali, quindi Spa, Srl, o cooperative, con il vincolo che le azioni o quote rappresentative del capitale non devono essere negoziate su mercati regolamentati. È poi indicato il seguente insieme di requisiti, che devono essere tutti posseduti contemporaneamente:

}                    la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del Capitale sociale e dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria dei soci deve essere detenuta da persone fisiche; quindi possono partecipare a una start up innovativa anche soggetti diversi dalle persone fisiche, con il vincolo peraltro di detenere quote di minoranza;

}                    la società è costituita e svolge attività d'impresa da non più di quarantotto mesi; questo requisito consente di far entrare nella categoria delle start up innovative anche soggetti già esistenti alla data di entrata in vigore del D.L. n. 179/12;

}                    la società ha la sede principale dei propri affari e interessi in Italia;

}                    a partire dal secondo anno di attività della start up innovativa, il totale del valore della produzione annua non deve essere superiore a 5 milioni di euro; il dato si deve ricavare volta per volta dall'ultimo bilancio approvato;

}                    la società non distribuisce, e non ha distribuito, utili;

}                    la società ha, quale oggetto sociale esclusivo, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;

}                    la società non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda; dunque è necessario che si tratti di un’attività nuova, da cui appunto start up (innovative).

 

Iniziative agevolabili

Oltre ai descritti requisiti che, come detto, devono essere tutti posseduti dalla società per essere considerata start up innovativa, è richiesto il possesso di almeno uno tra gli ulteriori requisiti di seguito indicati:

Ü      devono essere effettuati investimenti significativi in attività di ricerca e sviluppo; è richiesto infatti che il totale di queste spese sia pari al 30% del maggiore tra uno dei due seguenti valori:

4         valore della produzione;

4         costo della produzione;

Ü      almeno 1/3 dei dipendenti e collaboratori deve avere titoli di studio particolarmente qualificanti (dottorato di ricerca conseguito o in corso di conseguimento), ovvero essere in possesso di laurea e avere svolto attività presso istituiti di ricerca;

Ü      la società deve essere titolare o licenziataria di almeno una privativa industriale – sostanzialmente un brevetto - relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività d'impresa.

Avendone i requisiti, anche le società già esistenti possono assumere la qualifica di start up innovative. A tal fine devono depositare presso il Registro delle imprese un’attestazione rilasciata dal rappresentante legale che indica il possesso dei requisiti necessari. L’accesso ai benefici può essere mantenuto, computando il termine dal 20 ottobre 2012, per quattro, tre o due anni, rispettivamente se la società è stata costituita entro i due, tre o quattro anni precedenti la predetta data.

 

Misura dell’agevolazione

Le principali agevolazioni concesse alle start up innovative riguardano:

-          l’applicazione meno rigorosa di alcune disposizioni del c.c., in particolare per quanto riguarda le procedure di copertura delle perdite;

-          incentivi per l’assunzione di lavoratori subordinati;

-          detassazioni dal reddito per i soggetti che investono in start up innovative.

Il primo gruppo di agevolazioni riguarda tra l’altro la concessione di tempi più ampi per coprire le predite che intaccano il Capitale sociale. In particolare, quando questo si riduce al di sotto del minimo legale, è concessa la possibilità di rinviare le azioni del caso fino al termine del secondo esercizio successivo a quello in cui la perdita si è manifestata. Se le start up innovative sono costituite in forma di Srl, viene ampliata la possibilità di creare quote di partecipazione di categorie diverse, ovvero dotate di particolari diritti in termini di voto. Inoltre, non è vietato l’acquisto di proprie quote se questa operazione è funzionale al varo di piani di partecipazione al capitale delle start up innovative da parte di dipendenti, collaboratori, amministratori, prestatori d’opera o servizi anche professionali. Questa previsione ammette sostanzialmente l’adozione di piani vicini a quelli definiti di stock option, concedendo altresì delle agevolazioni fiscali ai destinatari degli strumenti finanziari emessi in loro esecuzione.

Il secondo gruppo di agevolazioni riguarda una più ampia possibilità di stipulare contratti di lavoro dipendente a tempo determinato; questi possono avere una durata da un minimo di sei a un massimo di trentasei mesi; il rinnovo dei contatti a tempo determinato non innesca automaticamente la loro trasformazione in contratti a tempo indeterminato. Questo regime agevolato può durare per un periodo massimo di quattro anni dalla costituzione delle start up innovative, ovvero per il minor periodo se la start up è già costituita alla data del 20 ottobre 2012.

Il terzo gruppo di agevolazioni prevede degli incentivi fiscali a favore dei soggetti che partecipano al capitale delle start up innovative, potendo beneficiarne sia persone fisiche che società di capitali, ed essendo esclusi, almeno secondo il testo normativo, i casi in cui la partecipazione nelle start up innovative è detenuta da una società di persone.

Per le persone fisiche è prevista una detrazione d’imposta pari al 19% della somma investita nella start up innovativa, con un tetto di € 500.000 per periodo d’imposta, e spettando il beneficio per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016. Analoga agevolazione è concessa alle società di capitali, per le quali il beneficio è pari al 20% dell’investimento, con un massimo di € 1.800.000 per periodo d’imposta, per gli stessi periodi. Le percentuali salgono rispettivamente al 25% e al 27% nel caso di investimenti nelle start up a vocazione sociale o per gli investimenti in start up innovative che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico.

La partecipazione deve essere detenuta per almeno due anni. La dismissione prima del termine comporta la restituzione del beneficio utilizzato con applicazione degli interessi legali, ma non anche l’irrogazione di sanzioni.

 

Procedura e tempi

È stato pubblicato il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Decreto del 30/01/2014, G.U. n. 66 del 20/03/2014) disciplinante le agevolazioni previste per le società che effettuano investimenti nelle start up innovative. E’ operativa dal 6 dicembre 2014.

 

 

Internazionalizzazione, promozione e marketing territoriale  PAR-FSC 2007/2013

La misura è finalizzata a sostenere l'internazionalizzazione delle PMI piemontesi agevolando l’apertura di strutture e sedi che assicurino alle imprese una presenza stabile nei mercati extra europei.

 

Soggetti interessati

Piccole e medie imprese che al momento della presentazione della domanda:

Æ   abbiano almeno 1 sede operativa attiva in Piemonte, iscritta al Registro imprese da almeno un anno;

Æ   siano iscritte da almeno 3 anni al Registro Imprese/REA delle Camere di Commercio;

Æ   svolgano attività prevalente (codice ATECO 2007) in uno dei settori ammessi dal regolamento de minimis, esclusi codici A -B-K-I-O-R-T-U;

Æ   non siano classificabili come “imprese in difficoltà”;

Æ   siano già imprese esportatrici.

 

Spese ammissibili

Spese di avvio:

- spese di leasing o affitto dei locali nel limite dei canoni riferiti ai primi 24 mesi;

- spese di acquisto dei locali entro il limite del 50% del valore dell'intero progetto;

- spese per arredamento, ristrutturazione, installazione impianti, espositori, attrezzature;

- acquisto di veicoli commerciali nel limite massimo del 20% dell'importo complessivo del progetto.

Spese di funzionamento:

- spese di gestione della struttura nel limite massimo del 10% dell'importo complessivo del

progetto;

- spese generali nel limite massimo del 5% dell'importo complessivo del progetto;

- spese per retribuzioni, oneri sociali, previdenziali e assicurativi (non provvigioni) relative al

personale operante presso la sede estera entro il limite del 35% del valore dell'intero progetto;

- spese per omologazione e registrazione prodotti nel paese di realizzazione del programma.

 

Iniziative agevolabili

Investimenti avviati dopo la presentazione della domanda finalizzati all'apertura di uffici amministrativi, uffici di rappresentanza, show-room, magazzini, punti vendita, punti post vendita e assistenza, centri di distribuzione.

Il programma deve essere realizzato entro 24 mesi dalla data di concessione dell'agevolazione e può riguardare un solo Paese di destinazione.

 

Misura dell’agevolazione

Garanzia fideiussoria gratuita per un importo massimo di 250.000 euro, che assiste:

- fino al 50% un finanziamento bancario di importo minimo pari ad € 200.000 euro, durata minima

24 mesi e massima 60 mesi;

- fino al 25% del finanziamento concesso, nel caso di progetti che beneficiano degli aiuti di cui alla

Legge 133/08, art. 6, comma 2, lettera a).

 

Procedura e tempi

Il bando è operativo dal 14 gennaio 2014. La domanda va presentata via internet accedendo al sito http://www.sistemapiemonte.it e deve essere confermata inviando a Finpiemonte una copia cartacea.

 

 

LAVORO

 

Bonus assunzioni “Garanzia Giovani” 2016

Con decreto direttoriale del 3 febbraio 2016 n. 16, il Ministero del Lavoro ha attivato il “Super bonus occupazione – trasformazione tirocini” nell’ambito del programma Garanzia Giovani. Si tratta della rimodulazione 2016 degli incentivi per il programma Garanzia Giovani con l’obiettivo di offrire sempre più posti di lavoro ai ragazzi con età compresa tra i 18 ed i 29 anni, con particolare riferimento ai cosiddetti neet, ovvero coloro che non studiano né lavorano. Tra le novità il raddoppio dei Bonus per le aziende che assumeranno dal 1° marzo al 31 dicembre 2016 soggetti che hanno effettuato un tirocinio nell’ambito del programma, finanziamenti agevolati per l’autoimpiego, meno tirocini e più impieghi stabili.

 

Obiettivi

Per i soggetti inseriti in un percorso di studio o formazione e che risultano aver svolto un tirocinio nell’ambito del programma Garanzia Giovani è raddoppiata la misura del bonus per le assunzioni effettuate dall’1° marzo al 31 dicembre 2016. Il programma Garanzia Giovani mira a favorire l’ingresso nel mondo del lavoro e la stabile occupazione dei giovani di età inferiore a 30 anni.

 

Soggetti interessati

Sono i datori di lavoro privati che assumono giovani registrati al “Programma Garanzia Giovani”.

Le assunzioni devono riguardare giovani tra 16 e 29 anni iscritti al Programma Garanzia Giovani attraverso il portale ufficiale, accessibile ai Neet  (Not in employment, education or training) che non hanno impiego e non studiano. Il requisito di età deve essere soddisfatto al momento dell’iscrizione al  Pano, non quando avviene l’assunzione: significa che il giovane non può avere compiuto 30 anni quando si iscrive al Programma Garanzia Giovani, ma può averli compiuti nel momento in cui viene assunto. L’agevolazione spetta solo se all’assunzione si è già compiuto 16 anni e solo se si è ancora  Neet.

 

Spese ammissibili

Sono incentivati i contratti di assunzione effettuati dal 1° marzo 2016 al 31 dicembre 2016.

Grazie a questa misura, le aziende ottengono un bonus se attivano:

Æ      un contratto a tempo determinato anche a scopo di somministrazione per 6-12 mesi (sono validi anche i contratti che raggiungano i 6 mesi a seguito di successive proroghe del contratto originario);

Æ      un contratto a tempo determinato anche a scopo di somministrazione superiore a 12 mesi;

Æ      un contratto a tempo indeterminato (anche a scopo di somministrazione)

L'agevolazione non spetta per l'assunzione a scopo di somministrazione qualora l'agenzia somministrante fruisca, in relazione alla medesima assunzione, di una remunerazione per l'attività di intermediazione ed accompagnamento al lavoro, nell'ambito del Programma Garanzia Giovani o di altri programmi a finanziamento pubblico.

 

Iniziative agevolabili

La durata minima dei nuovi tirocini – attivabili dal 1° marzo al 31 dicembre 2016 – è prevista in mesi 6 e la tipologia del tirocinio è solo full time.

L’incentivo riconosciuto dalla regione Piemonte è di € 1.800,00 pari a € 300/mese per 6 mesi come indennità di frequenza, mentre il resto è a carico dell’azienda.

La modalità di erogazione sarà: primi 3 mesi sono totalmente a carico dell’azienda, gli ultimi 3 mesi sono a carico del finanziamento regionale.

 

Misura dell’agevolazione

Attraverso il bonus assunzione alle aziende viene offerto un incentivo economico al fine di incrementare le opportunità lavorative dei giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni che rientrano nella categoria dei cosiddetti NEET (né inseriti in un programma di formazione né occupati). L’importo del finanziamento dipende dal tipo di contratto proposto e dal profilo del soggetto che stabilisce la maggiore o minore difficoltà di un suo inserimento nel mondo del lavoro (una profilazione molto alta significa una maggiore difficoltà).

Qui di seguito la tabella del bonus occupazionale Garanzia Giovani che rimane in vigore fino a giugno 2017.

Contratto applicato

Profilazione
bassa

Profilazione
media

Profilazione
alta

Profilazione molto alta

contratto a termine tra 6 e 12 mesi

niente bonus

niente bonus

1.500 euro

2.000 euro

contratto a termine pari o superiore a un anno

niente bonus

niente bonus

3.000 euro

4.000 euro

contratto a tempo indeterminato

1.500 euro

3.000 euro

4.500 euro

6.000 euro

contratto a tempo indeterminato da trasformazione di tirocinio

3.000 euro

6.000 euro

9.000 euro

12.000 euro

 

Procedura e tempi

La circolare INPS n. 118 del 3 ottobre 2014 specifica le modalità operative per i datori di lavoro interessati.

Il datore di lavoro inoltra all'INPS una domanda preliminare di ammissione all'incentivo tramite il modulo di istanza on-line "GAGI" disponibile all'interno dell'applicazione "DiResCo", sul sito internet www.inps.it.

Entro sette giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione dell'INPS, il datore di lavoro deve - se ancora non lo ha fatto - effettuare l'assunzione. A pena di decadenza, entro quattordici giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione dell'Istituto, il datore di lavoro ha l'onere di comunicare l'avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore tramite l'apposito modulo GAGI-conferma (Messaggio INPS  n. 9956 del 30 dicembre 2014).

L'istanza di conferma costituisce domanda definitiva di ammissione al beneficio.

 

 

sgravi contributivi per le assunzioni a tempo determinato nel 2016

La Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014) aveva previsto un bonus di € 8.060,00 per le assunzioni di nuovi lavoratori con contratto a tempo indeterminato che da questo stesso anno coinciderà con il nuovo contratto a tutele crescenti.

Dal 2016 per ogni nuovo contratto a tempo indeterminato stipulato i datori di lavoro saranno esentati dal versamento del 40% dei contributi previdenziali (con esclusione di quelli dovuti all'Inail) nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro all'anno e per un periodo massimo di due anni.

 

Obiettivi

Dal 1° gennaio 2015 è entrato in vigore il cosiddetto “contratto a tutele crescenti” e con esso alcuni importanti esoneri contributivi per le nuove assunzioni.

La legge di Stabilità 2016 ha prorogato lo sconto contributivo per le imprese che assumono a tempo indeterminato nel 2016 riducendolo al 40%, fino a massimo di esonero pari a 3.250 euro, per  24 mesi.

 

Soggetti interessati

I datori di lavoro che dall’1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 incrementeranno il loro organico stipulando contratti di lavoro a tempo indeterminato per soggetti che risultano disoccupati da non meno di 6 mesi, infatti, non saranno tenuti al versamento del 40% dei contributi previdenziali, esclusi quelli dovuti all’Inail, rispettando il tetto massimo di 3.250 euro annui, per massimo 2 anni.

 

Spese ammissibili

Per ogni nuova assunzione con contratto a tempo indeterminato a decorrere dal 1° gennaio e stipulati entro il 31 dicembre 2016, i datori di lavoro privati saranno esonerati, per un periodo massimo di 24 mesi e nel limite massimo di 3.250 euro su base annua (pari a € 270,83 al mese) e per un periodo massimo di due anni, per ciascun lavoratore assunto, dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.

Tipologie di contratti per i quali l’agevolazione compete:

L’agevolazione non spetta:

û        per le assunzioni con contratti di apprendistato, per i contratti di lavoro domestico, per il lavoro intermittente ed a chiamata;

û        per le assunzioni relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro;

û        con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio in parola sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato;

û        per le assunzioni di lavoratori con i quali i datori di lavoro avevano già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della legge di Stabilità in esame (tenuto conto delle società controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 del c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto).

 

Iniziative agevolabili

Le disposizioni in esame (comma 121) abrogano i benefici contributivi di cui all’art. 8, comma 9, della Legge n. 407/1990, e successive modificazioni (consistenti nella riduzione del 50% dei contributi previdenziali per tre anni), con riferimento alle assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati o beneficiari di Cigs da almeno 24 mesi decorrenti dal 1° gennaio 2016.

Per il Mezzogiorno, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro il 30 aprile 2016, sarà determinata la misura dell’esonero contributivo di cui sopra per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate anche nell’anno 2017 in favore dei datori di lavoro privati, operanti nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

 

Misura dell’agevolazione

L’esonero è pari ai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, fino ad un massimo di € 3.250,00 annui, tranne:

-      i premi e i contributi dovuti all’Inail;

-      il contributo, ove dovuto, al fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei Tfr;

-      il contributo, ove dovuto, ai fondi di solidarietà;

Per i part-time e per lavoratori coobbligati nei contratti di lavoro ripartito la soglia massima va adeguata in diminuzione sulla base della durata dello specifico orario ridotto di lavoro in rapporto a quella ordinaria stabilita dalla legge ovvero dai contratti collettivi di lavoro.

La soglia massima di esonero contributivo è riferita al periodo di paga mensile ed è pari a € 270,83 (3.250 euro /12) e, per rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata per ogni giorno di fruizione dell’esonero.

L’esonero va applicato in relazione alla misura dei contributi a carico del datore di lavoro fino al limite della soglia mensile, adeguata per rapporti part-time o di lavoro ripartito, ma la contribuzione eccedente la soglia mensile potrà essere oggetto di esonero nel corso di ogni anno solare, nel rispetto della soglia massima di € 3.250,00.

Il bonus assunzioni non può essere cumulato con altre agevolazioni: incentivi assunzione di lavoratori con un’età superiore a 50 anni e disoccupati da oltre 12 mesi; incentivi per donne con un impiego non retribuito regolarmente da almeno 24 mesi, prive di impiego da almeno 6 mesi od appartenenti a categorie particolari (art. 4, commi 8 e seguenti, della legge n. 92/2012; bonus apprendisti.

E’ inoltre consentita la deduzione integrale, agli effetti Irap, del costo complessivo sostenuto per lavoro dipendente, a tempo indeterminato, eccedente l’ammontare delle deduzioni - analitiche o forfetarie - riferibili al costo medesimo e già ammesse in deduzione. In sostanza, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014, se la sommatoria delle deduzioni già previste, vigenti e previste dall’art. 11 D. Lgs. 446/1997, è inferiore al costo del lavoro, spetta un’ulteriore deduzione fino a concorrenza dell’intero importo dell’onere sostenuto.

 

Procedura e tempi

L’incentivo è riconosciuto dall’Inps in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle risorse indicate, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell’incentivo, l’Inps non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito Internet.

Per usufruire dell’esonero occorre inoltrare all’Inps, prima della trasmissione della denuncia contributiva del primo mese in cui lo si vuole esporre, la richiesta di attribuzione del codice di autorizzazione “6Y”, mediante la funzionalità “contatti” del cassetto previdenziale aziende, selezionando nel campo oggetto la denominazione “esonero contributivo triennale legge n. 190/2014”, utilizzando la seguente frase: “Richiedo l’attribuzione del codice di autorizzazione 6Y ai fini della fruizione dell’esonero contributivo introdotto dalla legge n. 190/2014, art. 1, commi 118 e seguenti, come da circolare n. 17/2015”.

L’Inps attribuirà il codice di autorizzazione alla posizione contributiva interessata con validità 1° gennaio 2015-31 dicembre 2018, dandone comunicazione attraverso il medesimo cassetto previdenziale.

 

 

Banca dati per l’occupazione di Giovani Genitori

L’Inps, con messaggio n. 7376 del 10 dicembre, ha comunicato il ripristino della “Banca dati per l’occupazione dei giovani genitori”, prevista dal decreto del Ministro della Gioventù 19 novembre 2010 e dell'incentivo per la loro assunzione.

La banca dati era stata temporaneamente chiusa per esaurimento delle risorse (plafond di 51 milioni di euro: quando ne viene utilizzato l’80% l’INPS sospende le iscrizioni) ma è ora riaperta, movimentando gli incentivi da 5mila euro a cui si ha diritto per ogni assunzione a tempo indeterminato degli iscritti.

 

Obiettivi

L'Istituto ricorda che il summenzionato decreto ha stanziato € 51.000.000,00 per la realizzazione di interventi in favore dell’occupazione di persone di età non superiore a 35 anni e con figli minori, creando la “Banca dati per l’occupazione dei giovani genitori”, finalizzata a consentire l’erogazione di un incentivo di € 5.000,00 in favore delle imprese che provvedono ad assumere in forma stabile i giovani iscritti.

 

Soggetti interessati

Possono iscriversi alla banca dati i giovani fino a 35 anni e genitori di figli minorenni, disoccupati o titolari di una delle seguenti tipologie di rapporto di lavoro: contratto a termine, lavoro in somministrazione, lavoro intermittente, lavoro ripartito, contratto di inserimento, collaborazione occasionale o a progetto, lavoro accessorio, collaborazione coordinata e continuativa.

 

Spese ammissibili

Agli iscritti viene riconosciuta una dote di 5mila euro, che viene poi trasferita al suo futuro datore di lavoro (impresa privata o società cooperativa) come incentivo per la sua assunzione a tempo indeterminato (anche part-time) o per la trasformazione del suo contratto a termine in tempo indeterminato. 

 

Iniziative agevolabili

Per godere dell’incentivo, al momento della sua assunzione il genitore deve risultare correttamente iscritto alla banca dati, da cui il datore di lavoro deve poterne consultare il codice fiscale. Devono inoltre essere soddisfatte le seguenti condizioni:

4    l’assunzione non deve costituire attuazione di un obbligo in favore dei disabili ai sensi della legge 68/1999;

4    il datore di lavoro non deve aver effettuato, nei sei mesi precedenti l’assunzione, licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale, non deve avere in atto sospensioni dal lavoro o riduzioni dell’orario di lavoro per crisi aziendale, ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione industriale (in tutti i casi rappresenta un’eccezione il caso in cui l’assunzione sia finalizzata all’acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi o in riduzione di orario);

4    il lavoratore assunto non deve essere stato licenziato, nei sei mesi precedenti l’assunzione, dalla medesima impresa ovvero da impresa collegata o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti.

Un singolo datore di lavoro può utilizzare l’incentivo per massimo 5 lavoratori iscritti alla banca dati. Il beneficio è cumulabile con altri incentivi all’occupazione.

 

Misura dell’agevolazione

Si decade dall’iscrizione nei seguenti casi:

û    al compimento del 36esimo anno di età;

û    alla maggiore età dei figli;

û    dopo un contratto a tempo indeterminato.

In caso di cessazione dell’affidamento di un minore, il genitore dovrà procedere alla cancellazione dalla banca dati. Resta sempre la possibilità di ripresentare domanda se si verificano nuovamente le condizioni per l’iscrizione.

 

Procedura e tempi

Il lavoratore  deve iscriversi alla banca dati INPS in via telematica, attraverso il portale dell’istituto previdenziale seguendo il percorso: “Servizi on line”, “Accedi ai servizi”, “Servizi per il cittadino”, autenticazione con codice fiscale e PIN (chi non ce l’ha può richiederlo online o chiamando il numero verde 803.164), “Fascicolo previdenziale del cittadino”, “Comunicazioni telematiche”, “Invio comunicazioni”, “Iscrizione banca dati giovani genitori“. A questo punto, comparirà il modulo di domanda da compilare online. E’ possibile iscriversi anche attraverso il sito del dipartimento della Gioventù (anche qui, è necessario il PIN-INPS).

Il datore di lavoro che vuole effettuare l’assunzione agevolata utilizza l’apposito modulo presente nel Cassetto previdenziale aziende del sito INPS, dalla funzionalità “Istanze online“. Il giorno dopo l’invio della domanda, l’istituto attribuisce automaticamente un codice di autorizzazione corrispondente all’incentivo richiesto (dopo la verifica dei requisiti). Anche per i datori di lavoro c’è un manuale INPS con le istruzioni operative dettagliate. La fruizione dell’incentivo avviene tramite conguaglio nella dichiarazione Uniemens, in quote mensili non superiori alla retribuzione maturata nel singolo mese.

 

 

Bonus 80 euro a dipendenti e assimilati

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24.04.2014 n. 95 il D.L. 24.04.2014 n. 66, contenente disposizioni urgenti per la competitività, entrato in vigore il 24.04.2014, titolato: “Riduzione del cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti e assimilati.

La misura - introdotta nell’anno 2014 con un decreto - è stata resa strutturale nel 2015 e dal 2016 con la Legge di Stabilità.

 

Obiettivi

L’art. 1 prevede il riconoscimento di un bonus di € 640 annuo ai lavoratori dipendenti e assimilati titolari di un reddito complessivo per l’anno d’imposta 2014 non superiore a € 26.000.

Per i periodi d’imposta 2015 e 2016 il bonus annuo è di € 960 annuo (€ 80 x 12).

Il credito d’imposta è applicato in via automatica dal sostituto d’imposta e, in mancanza di sostituto, potrà essere chiesto nella dichiarazione dei redditi direttamente dagli aventi diritto.

 

Soggetti interessati

La circolare 8/E, 28 aprile 2014 richiama il comma 1-bis, art. 13 del Tuir, introdotto dall’art. 1 del D.L. n. 66/2014.  Secondo la suddetta circolare beneficiari del credito sono i soggetti contribuenti il cui reddito complessivo è formato da:

Ø Contribuenti il cui reddito complessivo è formato dai redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49, c. 1 Tuir

Ø Contribuenti il cui reddito complessivo è formato dai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’art. 50, c. 1, lett. a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l) Tuir, quali:

• Compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative;

• Indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità;

• Somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio, premio o sus-sidio per fini di studio o addestramento professionale;

• Redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;

• Remunerazioni dei sacerdoti;

• Prestazioni pensionistiche di cui al D.Lgs 124/1993 comunque erogate;

• Compensi per lavori socialmente utili in conformità a specifiche dispo-sizioni normative.

Sono esclusi:

û Redditi di pensione (art. 49, c. 2, lett. a) Tuir);

û Compensi per l’attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del SSN;

û Indennità, gettoni di presenza e altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l’esercizio di pubbliche funzioni;

û Indennità percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo;

û Rendite vitalizie e a tempo determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale;

û Altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente né capitale né lavoro.

 

Condizioni

I contribuenti titolari dei redditi indicati devono avere un’imposta lorda, determinata su detti redditi, di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti in base all’art. 13, c. 1 Tuir.

L’importo delle detrazioni di cui all’art. 13, c. 1 Tuir è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze. Non rileva la circostanza che l’imposta lorda del contribuente generata dai redditi di lavoro dipendente e assimilati sia ridotta o azzerata da detrazioni diverse da quelle previste dall’art. 13, c. 1 Tuir, quali, ad esempio, le detrazioni per carichi di famiglia previste dall’art. 12 Tuir.

Per aver diritto al credito è necessario che il contribuente sia titolare di un reddito complessivo per l’anno d’imposta non superiore a € 26.000. Il reddito complessivo rilevante è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze.

 

Misura dell’agevolazione

Ai fini della trattazione del calcolo del credito è necessario sottolineare innanzitutto che le disposizioni dell’art. 1 del D.L. n. 66/2014 valgono dal periodo d’imposta del 2014. Inoltre:

-          il credito è riconosciuto ai suddetti soggetti potenzialmente beneficiari, se l’imposta lorda su tali redditi è superiore alle detrazioni spettanti;

-          il credito è pari a:

4   640 euro / 960 euro per il 2015 e 2016, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;

4   640 euro / 960 euro per il 2015 e 2016, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro;

-          il credito viene riconosciuto in via automatica dal sostituto d’imposta, sulla base dei dati reddituali del lavoratore a sua disposizione;

-          il credito è rapportato al periodo di lavoro nell’anno.

Bonus 80 euro novità 2016

Per valorizzarne l’impegno e la meritocrazia, dal 2016 viene esteso il bonus di 80 euro anche alla categoria dei lavoratori delle Forze dell’Ordine.

Tutte le Forze dell’Ordine italiane avranno diritto, dal 2016, al bonus 80 euro in busta paga, sono dunque incluse:

• Polizia;

• Carabinieri;

• Vigili del fuoco;

• Esercito;

• Capitaneria di porto.

 

Procedura e tempi

Il credito d’imposta è riconosciuto, in via automatica, dai sostituti d’imposta senza che questi debbano attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei beneficiari, fra le retribuzioni erogate successivamente al 24.04.2014, a partire dal primo periodo di paga utile.

Una volta effettuata detta erogazione, il datore di lavoro dovrà ottenerne la restituzione compensando le somme pagate con eventuali suoi versamenti dovuti, in via primaria, all'Erario e, solo successivamente, dai contributi dovuti all'Inps.

 

 

Assunzione a tempo indeterminato di personale impiegato in attività di ricerca e sviluppo

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 16 del 21 gennaio 2014 il D.M. 23 ottobre 2013, contenente le disposizioni applicative necessarie per il credito di imposta alle imprese per l'assunzione a tempo indeterminato di personale impiegato, altamente qualificato, in attività di ricerca e sviluppo.

Con decreto 28.07.2014 sono state definite le modalità di presentazione delle istanze, da parte delle imprese, per la richiesta del credito d’imposta.

 

Obiettivi

Sono previsti incentivi all’assunzione a tempo indeterminato con il bonus ricerca e sviluppo, il credito di imposta riconosciuto alle imprese per l’assunzione a tempo indeterminato di personale impiegato in attività di Ricerca e Sviluppo. Tale agevolazione è stata prevista dal D.L. n. 83/12, convertito con modificazioni dalla L. n. 134/12.

 

Soggetti interessati

Possono beneficiare dell’agevolazione tutti i titolari di reddito d’impresa, non importa se persona fisica o giuridica. I lavoratori interessati, viceversa, devono essere in possesso di un dottorato di ricerca universitario conseguito presso un’università italiana o estera, se riconosciuto, ovvero in possesso di laurea magistrale nelle discipline tecniche o scientifiche.

 

Spese ammissibili

L’incentivo all’assunzione per il bonus ricerca e sviluppo consiste in un credito di imposta pari al 25% del costo aziendale sostenuto (ovvero il costo salariale comprensivo di retribuzione lorda e contributi obbligatori e di quelli assistenziali), per un periodo non superiore a 12 mesi, per le nuove assunzioni di specifici soggetti.

Particolarmente interessante è la disposizione specifica per le imprese start-up innovative e per gli incubatori certificati di imprese (art.25, D.L. n.179/12): è agevolabile anche il costo aziendale relativo alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate mediante contratto di apprendistato, sempre per un periodo di 12 mesi.

 

Iniziative agevolabili

Possono essere assunti in particolare e fruire del bonus R&S:

 

Misura dell’agevolazione

L’importo del contributo sotto forma di credito d’imposta, riconosciuto al termine del controllo di ammissibilità, viene indicato dall’impresa nella propria dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale il beneficio è maturato. Il contributo sotto forma di credito d’imposta, che non concorre alla formazione del reddito, ne’ della base imponibile IRAP, può essere utilizzato in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia.

In applicazione della regola sugli aiuti di stato UE “de minimis”, il soggetto richiedente può fruire del contributo per un ammontare massimo di € 200.000,00 su base annua.

 

Procedura e tempi

Il DM 28 luglio 2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 9.8.2014, ha definito termini e modalità di presentazione della relativa richiesta di riconoscimento del credito. Nello specifico, è stabilito che:

- le istanze relative ai costi sostenuti per le assunzioni nell'anno 2014 possono essere presentate dal 11.1.2016 al 31.12.2016.

Le istanze, compilate secondo i modelli allegati al decreto e firmate digitalmente, devono essere presentate in via esclusivamente telematica, tramite la procedura informatica accessibile dal sito www.cipaq@mise.gov.it. Viene, inoltre, precisato che la piattaforma informatica processa le istanze di accesso al credito d'imposta secondo l'ordine cronologico di trasmissione e trasmette con posta elettronica certificata (PEC) il provvedimento di concessione del credito d'imposta.

 

 

Incentivi per assunzione di detenuti

A seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 1° luglio 2013, n. 78 (convertito dalla L. n. 94/13) e dal D.L. 31 agosto 2013, n. 101, sono state apportate rilevanti modifiche alla disciplina del lavoro da parte dei detenuti, in particolare per quanto riguarda le agevolazioni.

Con il decreto 148/2014 il Ministero della Giustizia ha reso note le modalità attuative del beneficio, regolamentando oltre agli sgravi fiscali, anche quelli contributivi.

 

Soggetti interessati

Imprese che assumono un detenuto nelle attività produttive all’esterno del carcere sono previste agevolazioni contributive, fiscali ed economiche in parte analoghe a quelle stabilite per chi apre attività imprenditoriali all’interno del carcere.

Si definiscono “detenuti” coloro che si trovano in carcere o in stato di custodia cautelare o in stato di esecuzione penale; gli “internati” sono invece coloro che sono sottoposti all’esecuzione delle misure di sicurezza detentive presso colonie agricole, case di lavoro, case di cura e ospedali psichiatrici giudiziari.

 

Iniziative agevolabili

Sono inoltre previsti i seguenti crediti di imposta per le assunzioni di detenuti, in particolare:

Æ  è concesso un credito d'imposta mensile, nella misura massima di € 700,00 per l’anno 2013 per ogni lavoratore, alle imprese che assumono, per un periodo di tempo non inferiore ai trenta giorni, lavoratori detenuti e internati ammessi al lavoro all'esterno o che svolgono effettivamente attività formative nei loro confronti; dal 2014 l’importo scende ad € 520,00.

Æ  è concesso un credito d'imposta mensile, nella misura massima di € 350,00 per l’anno 2013 per ogni lavoratore, alle imprese che assumono, per un periodo di tempo non inferiore ai trenta giorni, detenuti semiliberi provenienti dalla detenzione, o che svolgono effettivamente attività formative nei loro confronti; dal 2014 l’importo scende ad € 300,00.

 

Misura dell’agevolazione

E’ stata prevista (D.L. n. 78/13) l’applicazione di uno sgravio contributivo, pari all’95% della contribuzione complessivamente dovuta, per un periodo successivo alla cessazione dello stato di detenzione di:

·     diciotto mesi per i detenuti e internati che hanno beneficiato di misure alternative alla detenzione o del lavoro all'esterno ai sensi dell'art. 21 della L. n. 354/75, e successive modificazioni;

·     ventiquattro mesi per i detenuti e internati che non ne hanno beneficiato.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs n. 241/97.

A decorrere dal 1° gennaio 2016 l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta avverrà nella colonna a credito dell’F24 tramite il codice tributo di nuova istituzione “6858” (provvedimento Agenzia Entrate n. 153321 del 27 novembre 2015; risoluzione Agenzia Entrate n. 102/E/15). Dal 1° gennaio 2016 il codice tributo 6741 non sarà più utilizzabile.

 

Procedura e tempi

A decorrere dall'anno 2015 i soggetti che intendono fruire del credito d’imposta devono presentare, entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello per cui si chiede la fruizione del beneficio, un’istanza, relativa sia alle assunzioni già effettuate che a quelle che si prevede di effettuare, presso l'istituto penitenziario con il quale hanno stipulato la convenzione. In tale istanza dovranno essere indicati i detenuti o internati lavoranti all'interno dell'istituto, i detenuti o internati ammessi al lavoro all'esterno ovvero i semiliberi, quantificando l'ammontare del credito d'imposta che intendono fruire per l'anno successivo.

l'Istituto penitenziario provvederà a trasmettere le istanze ricevute al competente Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria.

 

 

Agevolazione per lavoratori frontalieri

Il comma 175 della legge di Stabilità stabilisce che, dall’1.01.2014, il reddito di lavoro dipendente prestato all’estero in zona di frontiere o in altri Paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel territorio italiano, concorre a formare il reddito complessivo per l’importo eccedente € 6.700.

 

Soggetti interessati

La nuova versione normativa prevede che l’attività lavorativa sia svolta da residenti in Italia che prestano la loro attività lavorativa in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto in zona di frontiera o in altri Paesi limitrofi.

 

Iniziative agevolabili

Ai sensi dell’art. 1, lett. b) del reg. n. 1408/71/CEE, con il termine “lavoratore frontaliero” si intende qualsiasi lavoratore subordinato o autonomo che esercita un’attività professionale nel territorio di uno Stato e risiede nel territorio di uno Stato membro dove, di massima, ritorna ogni giorno o almeno una volta alla settimana; tuttavia, il lavoratore frontaliero che è distaccato dall’impresa da cui dipende normalmente o che fornisce una prestazione di servizi nel territorio dello stesso o di un altro Stato membro, conserva la qualità di lavoratore frontaliero per un periodo non superiore a 4 mesi, anche se in questo periodo non può ritornare ogni giorno o almeno una volta alla settimana nel luogo di residenza. Ai fini fiscali, per la corretta gestione del lavoratore frontaliero, è necessario rifarsi alle singole convenzioni internazionali contro la doppia imposizione, in quanto la definizione sopra riportata di diritto comunitario è valida principalmente in materia di sicurezza sociale.

 

Misura dell’agevolazione

Fino a € 6.700,00  Ø Nessun prelievo fiscale;

Oltre € 6.700,00  Ø Prelievo fiscale solo sulla parte di reddito eccedente € 6.700 con la tassazione secondo le aliquote a scaglioni di reddito di cui all’art. 11 Tuir.

 

Procedura e tempi

La novità consiste nel fatto che la disposizione non avrà più necessità di proroghe annuali, come avvenuto fino al 2013, ma ha natura strutturale.

 

 

AGEVOLAZIONI A REGIME o CONTINUATIVE

 

Nuove iniziative imprenditoriali – L.R. 34/2008

 

Obiettivi

Interventi per la nascita e lo sviluppo “di Creazione d’impresa”;

Investimenti di imprese individuali, società di persone e società di capitali.

Ambito prioritario: imprese a conduzione o prevalente partecipazione femminile: nelle società di persone le donne devono costituire almeno il 60% dei soci, nelle società di capitali i due terzi delle quote di capitale devono essere detenute da donne e l’organo di amministrazione deve essere composto per almeno i due terzi da donne.

Interventi per la nascita e lo sviluppo del “Lavoro autonomo”.

Interventi a sostegno degli investimenti di domande presentate da titolari di partita IVA

Ambito prioritario: domande presentate da donne.

 

Soggetti interessati

Creazione di impresa

Imprese individuali, società di persone e società di capitali nella cui composizione ci siano soggetti appartenenti ad almeno una delle seguenti categorie:

- soggetti inoccupati e disoccupati in cerca di occupazione;

- soggetti occupati con contratti di lavoro che prevedono prestazioni discontinue, con orario e reddito ridotto;

- soggetti occupati a rischio di disoccupazione;

- soggetti che intendono intraprendere un’attività di autoimpiego.

Lavoro autonomo :

- Titolari di partita IVA in tutti i settori merceologici e professionali, compresi quelli privi di Albo o Ordine Professionale;

- soggetti che abbiamo ottenuto la Partita Iva a partire dal 1° gennaio dei due anni precedenti la data di presentazione della domanda.

 

Iniziative agevolabili

Finanziamento agevolato

- Macchinari e automezzi strumentali all’attività;

- opere murarie, impianti elettrici, idraulici, impianti tecnici, ristrutturazioni in genere; per il lavoro autonomo sono ammesse solo spese per impianti tecnici;

- arredi strumentali, attrezzature e/o apparecchiature informatiche e relativi programmi applicativi.

Contributo a fondo perduto

- Contratti per i collegamenti ai servizi necessari all’avvio dell’attività (canoni esclusi);

- promozione e pubblicità;

- consulenze per la stesura del progetto per cui si richiede l’agevolazione;

- canoni di affitto per l’immobile sede dell’attività;

- assistenza tecnica e gestionale (servizi tecnici e professionali);

- corsi esterni di formazione professionale e manageriale.

 

Misura dell’agevolazione

Finanziamento agevolato fino al 100% delle spese ammissibili, così composto:

Programmi di investimento prioritari:

60% fondi regionali a tasso zero

40% fondi bancari a tasso convenzionato

Programmi di investimento non prioritari:

50% fondi regionali a tasso zero

50% fondi bancari a tasso convenzionato

“Creazione di Impresa”: finanziamento di 72 mesi (di cui 12 di preammortamento) con rimborsi trimestrali.

“Lavoro autonomo”: finanziamento di 48 mesi (di cui 6 di preammortamento) con rimborsi trimestrali.

Contributo a fondo perduto, nella misura massima del 40% delle spese ammissibili.

 

Procedura e tempi

La domanda di agevolazione deve essere presentata entro 15 mesi dalla data di costituzione (per le imprese individuali dalla data di iscrizione al Registro Imprese). Nelle società di persone, almeno il 60% dei soci e del capitale deve appartenere ad una o più delle categorie sopraelencate. Nelle società di capitali, almeno il 60% dei soci deve appartenere ad una o più delle categorie sopraelencate e almeno l’80% del capitale deve essere sottoscritto da soci nelle stesse condizioni.

Le domande per le due tipologie di agevolazione possono anche essere presentare separatamente.

 

 

interventi a sostegno dell’ARTIGIANATO – L.R. 01/2009

 

Obiettivi

La Regione adotta, nel rispetto della normativa comunitaria e della legislazione nazionale e regionale, gli interventi a sostegno dell'artigianato attraverso lo sviluppo della qualificazione e della competitività delle imprese, la tutela della professionalità, la valorizzazione delle produzioni nelle diverse espressioni territoriali e settoriali.

 

Soggetti interessati

Gli interventi sono attuati a favore di:

a) imprese artigiane, singole, associate o consorziate aventi sede operativa nel territorio della regione;

b) soggetti che intendono avviare un'attività imprenditoriale artigiana nel territorio della regione;

c) altri soggetti pubblici o privati, individuati dalla Giunta regionale con i programmi degli interventi di cui all'articolo 10, purché gli interventi siano finalizzati al sostegno e allo sviluppo dei soggetti di cui alle lettere a) e b).

 

Iniziative agevolabili

Il programma di importo minimo Euro 25.000,00 deve essere finalizzato al raggiungimento di almeno uno dei seguenti obiettivi:

- avviamento di nuove imprese artigiane;

- introduzione di nuovi prodotti/servizi o processi produttivi;

- miglioramento sostanziale dei prodotti/servizi o dei processi esistenti;

- miglioramento della compatibilità ambientale;

- introduzione di un sistema di qualità certificabile;

- promozione e sviluppo dell’impresa sui mercati locali, nazionali e internazionali;

- ricerca e sviluppo.

Sono considerati prioritari gli interventi relativi a: incremento occupazionale, impresa di nuova costituzione, imprese che in possesso dei requisiti per beneficiare delle agevolazioni previste dalla Sezione Emergenze, presentato la domanda a valere sul presente bando; imprese che hanno ottenuto il riconoscimento di “Eccellenza artigiana”.

 

Misura dell’agevolazione

Le spese ammissibili ad agevolazione sono:

- formazione del personale dipendente nel limite massimo del 20 % delle spese ammissibili;

- acquisto di macchinari, impianti tecnici;

- automezzi, anche usati, allestiti con attrezzature specifiche;

- acquisto di autoveicoli nuovi specifici per l’attività;

- acquisto di arredi strumentali;

- acquisto di attrezzature e/o apparecchiature informatiche e relativi programmi applicativi;

- acquisizione di servizi reali;

- acquisto di diritti di brevetto e di licenze e relativi costi del personale dipendente nel limite del 15% delle spese in ricerca e sviluppo e comunque sino ad un massimo di Euro 15.000,00; costi per materiali minuti e prototipi per un importo massimo di Euro 30.000,00;

- spese per l’avviamento commerciale sino ad un massimo del 35% della spesa ammissibile complessiva;

- opere murarie, impianti elettrici, ristrutturazioni, spese di progettazione (queste ultime sino ad un massimo del 15% delle spese ammissibili e comunque sino ad un massimo di Euro 15.000,00) e costi per materiali minuti e prototipi sino ad un massimo di Euro 30.000,00;

- spese relative alle commissioni di garanzia del Confidi sino ad un massimo di Euro 1.000,00.

L’agevolazione prevista consiste in un finanziamento del 100% del programma di investimento per una durata di 60 mesi secondo le seguenti modalità:

§ per programmi di investimento prioritari 70% con fondi regionali a tasso zero, fino ad un max. di Euro 150.00,00 e 30% con fondi bancari al tasso Euribor 3 mesi oppure Eurirs più uno spread massimo del 2,50%;

§ per programmi di investimento non prioritari 50% con fondi regionali a tasso zero, fino ad un max. di Euro 150.00,00 e 50% con fondi bancari al tasso Euribor 3 mesi oppure Eurirs più uno spread massimo del 2,50%.

Sono ammissibili le spese sostenute dopo la presentazione della domanda o nei sei mesi precedenti per le sole nuove imprese.

E’ obbligatorio l’intervento di un Confidi di Garanzia.

 

Procedura e tempi

LE DOMANDE SI POSSONO PRESENTARE IN QUALSIASI MOMENTO.

 

 

Credito al COMMERCIO – L.R. 28/99

 

Obiettivi

La Regione Piemonte favorisce gli interventi promossi dagli enti locali e dalle piccole imprese commerciali che partecipano alla realizzazione di programmi d'area di urbanistica commerciale, per la valorizzazione del tessuto commerciale urbano, la rivitalizzazione delle realtà minori e la creazione di centri commerciali naturali. Agevola inoltre i programmi di sviluppo delle imprese finalizzati all'innovazione gestionale e tecnologica, alla certificazione di qualità e alla formazione e aggiornamento professionale.

 

Soggetti interessati

Microimprese commerciali iscritte al Registro imprese con sede operativa nel territorio della Regione Piemonte, che esercitano attività di :

Sono escluse le imprese operanti nei seguenti settori:

Nel caso di imprese esercenti attività promiscua, i benefici si applicano nella misura del 50% esclusivamente ai programmi di investimento ammissibili.

 

Iniziative agevolabili

Sono considerate ammissibili le spese sostenute dopo la presentazione della domanda o, nel caso di nuove imprese, entro sei mesi precedenti.

Sono definite nuove imprese quelle iscritte al Registro Imprese nei dodici mesi precedenti la domanda di finanziamento e quelle che ottengono l’iscrizione al Registro Imprese entro dodici mesi dalla data di presentazione della domanda di finanziamento, operanti nel territorio della Regione Piemonte ed appartenenti ai settori sopra elencati.

Solo per gli agenti e rappresentanti di commercio e per un importo minimo di € 15.000,00:

Non sono ammissibili:

û i beni acquistati in leasing;

û gli investimenti finalizzati all’acquisto di azienda per subingresso;

û le spese sostenute per l’utilizzo di un marchio in franchising;

û i beni usati;

û i campionari ed i beni destinati all'esposizione le merci destinate alla vendita.

 

Misura dell’agevolazione

Investimenti, di importo ammissibile non inferiore a € 25.000,00 IVA esclusa, finalizzati al conseguimento di almeno uno dei seguenti obiettivi:

Investimenti di importo minimo di € 15.000,00, finalizzati al raggiungimento di almeno uno dei seguenti obiettivi:

Il progetto deve essere concluso entro 12 mesi dall'erogazione del finanziamento.
L'importo minimo di € 15.000,00 può essere raggiunto effettuando uno o più degli interventi previsti e sommandone le spese, se queste sono sostenute per lo stesso esercizio commerciale.
Le spese devono essere sostenute successivamente alla presentazione della domanda o, nel caso di imprese di nuova costituzione, entro i sei mesi precedenti.

Solo per chi opera nel settore del commercio al dettaglio e della rivendita di giornali o riviste:

Solo per le imprese del settore somministrazione di alimenti e bevande:

Finanziamento agevolato fino al 100% delle spese ammissibili, così composto:
Programmi d'investimento prioritari:

Programmi non prioritari:

Nel caso di imprese che all’atto della presentazione della domanda non abbiano ancora presentato un bilancio o una dichiarazione dei redditi relativi ad un esercizio completo (12 mesi), il finanziamento del fondo regionale interverrà per un massimo di € 50.000,00.

 

Procedura e tempi

LE DOMANDE SI POSSONO PRESENTARE IN QUALSIASI MOMENTO.

 

 

Imprenditoria FEMMINILE e GIOVANILE – L. 12/2004

 

Obiettivi

Finanziamento agevolato alle imprese femminili e giovanili attive da almeno 12 mesi.

 

Soggetti interessati

Piccole imprese femminili e giovanili che abbiano i seguenti requisiti:

- operino nei settori ammessi dal Regolamento n. 1998/2006 (“De minimis”);

- siano iscritte al Registro Imprese, con sede legale e operativa nella Regione Piemonte;

- al momento della presentazione della domanda, siano attive da almeno 12 mesi;

- siano finanziariamente sane.

Requisiti per le imprese a prevalente partecipazione femminile:

- imprese individuali: il titolare deve essere donna;

- società di persone e cooperative: almeno il 60% dei soci devono essere donne;

- società di capitali: almeno i 2/3 delle quote di capitale devono essere detenute da donne e l’organo di amministrazione deve essere composto da donne per almeno i 2/3.

Requisiti per le imprese a prevalente partecipazione giovanile:

- imprese individuali: il titolare deve essere un giovane di età tra i 18 a 35 anni;

- società di persone e cooperative: almeno il 60% dei soci devono essere giovani di età tra i 18 a 35 anni;

- società di capitali: almeno i 2/3 delle quote di capitale devono essere detenute da giovani di età tra i 18 a 35 anni e l’organo di amministrazione deve essere composto da giovani di età tra i 35 anni per almeno i 2/3.

 

Iniziative agevolabili

Spese sostenute a partire dai sei mesi precedenti la presentazione della domanda:

- spese in conto gestione relative a:

- acquisti di materie prime;

- acquisti di semilavorati;

- acquisti di prodotti finiti (merci destinate alla vendita);

- locazione di immobili (il contratto di locazione deve avere una durata superiore al piano di ammortamento;

- formazione e qualificazione del personale;

- servizi di miglioramento e sviluppo della gestione e della conduzione dell’impresa;

- acquisto di brevetti, realizzazione di sistemi di qualità, certificazione di qualità, ricerca e sviluppo;

-opere murarie e assimilate;

- impianti, macchinari, attrezzature, arredi, funzionali all’attività dell’impresa; mezzi di trasporto, se indispensabili per lo svolgimento dell’attività e con destinazione d’uso esclusiva rispetto a quest’ultima;

- sistemi informativi integrati per l’automazione, impianti automatizzati o robotizzati, software;

- investimenti per ottenere migliori condizioni di sicurezza, accessibilità e ambiente;

- spese di intermediazione con gli Operatori immobiliari sostenute per la nuova collocazione dell’impresa;

- spese generali supplementari (fino a un massimo del 10% della spesa ammissibile).

I beni USATI sono considerati ammissibili.

Non sono ammissibili:

û i beni acquistati o da acquisire in leasing;

û spese per l’utilizzo di un marchio in franchising;

û spese di gestione relative a/personale, ai rimborsi soci e le spese auto fatturate.

 

Misura dell’agevolazione

Garanzia gratuita sull’80% di un finanziamento agevolato, di importo compreso tra € 5.000,00 e € 40.000,00, erogato da una banca convenzionata con Finpiemonte.

Durata del finanziamento:

- 48 mesi, con rimborsi trimestrali, per finanziamenti di importo massimo € 20.000,00;

- 72 mesi, con rimborsi trimestrali, per finanziamenti di importo superiore a € 20.000 fino a un massimo di € 40.000,00.

 

Procedura e tempi

LE DOMANDE SI POSSONO PRESENTARE IN QUALSIASI MOMENTO.

 

 

Cooperative a mutualità prevalente L.R. 23/2004

La Regione Piemonte ha previsto nella legge per la cooperazione dei finanziamenti per le cooperative a mutualità permanente e loro Consorzi.

 

Obiettivi

L’obiettivo della misura è di promuovere la creazione di nuove cooperative, promuovere e sostenere programmi di investimento di cooperative a mutualità prevalente e di favorirne l’incremento della capitalizzazione.

 

Soggetti interessati

Cooperative a mutualità prevalente e loro consorzi con sede legale ed operatività prevalente in Piemonte.

Ambiti prioritari:

- interventi a sostegno di cooperative di nuova costituzione;

- interventi a sostegno di investimenti che portino a un aumento dell’occupazione o che trasformino i contratti di apprendistato o di durata temporanea di soggetti già a loro legati;

- interventi a sostegno di cooperative che hanno usufruito dei percorsi integrati per la creazione d’impresa forniti dagli sportelli provinciali, misura prevista dal POR 2007-2013, obbiettivo 2;

- interventi a sostegno di imprese costituite da trasformazione di altro tipo di società in cooperative o da fusione tra cooperative;

- interventi a sostegno di cooperative appartenenti alla categoria edilizia di abitazione, che alla data di presentazione della domanda abbiano realizzato o stiano realizzando alloggi sociali;

- cooperative iscritte alla sezione A e B dell’albo regionale, previsto dalla L.R. 18/94;

- cooperative costituite in ATI o ATS per la realizzazione di un progetto comune;

- interventi a sostegno di cooperative operanti nei comuni montani e appartenenti alla categoria del consumo.

 

Spese ammissibili

Acquisto macchinari ed automezzi, acquisto o costruzione di immobili, adeguamento o attivazione impianti, ristrutturazione e spese progettazione, acquisto arredi strumentali, attrezzature informatiche e programmi applicativi; aumenti di capitale finalizzati alla realizzazione di programmi di investimento.

 

Iniziative agevolabili

A finanziamento:

- acquisto di macchinari e automezzi;

- adeguamento o attivazione di impianti, ristrutturazioni, spese di progettazione;

- acquisto di arredi strumentali;

- acquisto di attrezzature informatiche e software applicativi;

- acquisto o costruzione di immobili.

- incremento del capitale sociale finalizzato alla realizzazione di investimenti.

A contributo:

Per le cooperative di nuova costituzione:

- spese relative all’avviamento dell’attività;

- eventuali canoni di affitto per immobili destinati alle attività aziendali;

- spese di assistenza tecnica e gestionale.

Per tutte le cooperative:

- introduzione e sviluppo di sistemi di gestione per la qualità;

- creazione di reti commerciali;

- certificazioni di prodotto e di controllo della produzione;

- introduzione e consolidamento di sistemi di rendicontazione sociale;

- costi per formazione professionale e manageriale dei soci;

- incremento del capitale sociale finalizzato alla realizzazione di investimenti.

 

Misura dell’agevolazione

1. Finanziamenti agevolati

- importo: compreso tra € 15.000 ed € 700.000;

- copertura delle spese: 100%;

- composizione: 50% (70% per gli ambiti prioritari) a tasso zero con fondi regionali; 50% (30% per gli ambiti prioritari) tasso convenzionato con fondi bancari;

- restituzione: 6, 10 o 15 anni a seconda della tipologia delle spese e dell’importo.

2. contributi a fondo perduto

- importo: compreso tra € 4.000 ed € 50.000 (€ 100.000 per gli aumenti di capitale);

- copertura delle spese: 40% delle spese ammissibili.

3. Garanzie

- garanzia gratuita sull’80% del finanziamento (solo per i finanziamenti da restituire in 6 anni).

 

Procedura e tempi

LE DOMANDE SI POSSONO PRESENTARE IN QUALSIASI MOMENTO.

 

 

Rientro dei “cervelli” in Italia

 

Obiettivi

L’Agenzia delle Entrate, con circolare 4 maggio 2012, n. 14/E, ha illustrato le principali caratteristiche del beneficio fiscale previsto dalla L. n. 238/10, così come modificata dalla L. n. 14/12.

 

Soggetti interessati

Rientrano nella categoria di beneficiari che hanno svolto attività di lavoro all'estero (co.1) i soggetti che, a partire dalla data del 20 gennaio 2009:

·    siano in possesso di un titolo di laurea;

·    abbiano risieduto continuativamente per almeno 24 mesi in Italia;

·    negli ultimi due anni o più, abbiano risieduto fuori dal proprio Paese d'origine e dall'Italia svolgendovi continuativamente un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o d'impresa.

Rientrano nella categoria di beneficiari che hanno svolto attività di studio all'estero (co.2) i soggetti che a partire dalla data del 20 gennaio 2009:

·    abbiano risieduto continuativamente per almeno 24 mesi in Italia;

·    negli ultimi due anni o più, abbiano risieduto fuori dal proprio Paese d'origine e dall'Italia, conseguendovi un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.

In sostanza, può accedere al beneficio chi aveva i requisiti al 20 gennaio 2009 o chi li matura anche successivamente a tale data e comunque prima di essere assunto, fermo restando che il beneficio decorre dal 28 gennaio 2011.

L’agevolazione fiscale resta la stessa ma varrà per tutto il triennio d’imposta 2015-2017.

 

Misura dell’agevolazione

}    L’agevolazione spetta anche agli assunti prima del 28 gennaio 2011, data di effettiva entrata in vigore del beneficio.

}    Il beneficio è applicabile anche ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;

}    Ai fini del trasferimento della residenza, l'iscrizione all'AIRE corrispondente al periodo di attività all'estero non assume rilevanza e, pertanto, la condizione dell'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente si considera soddisfatta anche per coloro che, pur lavorando o studiando all'estero, non si sono mai iscritti all'AIRE, sempreché il trasferimento del domicilio in Italia avvenga entro 3 mesi dall’assunzione o dall’avvio dell’attività.

Il beneficio fiscale consiste nel fatto che i redditi di lavoro dipendente, i redditi d'impresa e i redditi di lavoro autonomo percepiti dai beneficiari concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in misura ridotta, secondo le seguenti percentuali:

·    20% per le lavoratrici;

·    30% per i lavoratori.

Le agevolazioni spettano fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 e, quindi, per un massimo di 5 periodi di imposta e, precisamente, per quello in corso alla data di entrata in vigore della legge (2011) e per i quattro successivi (2012, 2013, 2014 e 2015).

La Legge di Stabilità ha prorogato l’agevolazione al triennio d’imposta 2015-2017 e viene estesa a tutti i soggetti che rientrano in Italia entro il 31 dicembre 2015.

 

Procedura e tempi

Ai fini del riconoscimento del beneficio fiscale, il lavoratore dovrà presentare apposita richiesta entro tre mesi dall'assunzione, salvo per il periodo di imposta 2011, in cui il termine decorre, per i lavoratori già assunti, dalla data di entrata in vigore del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate (29/07/2011).

I benefici sono riconosciuti dal datore di lavoro dal periodo di paga successivo alla richiesta e, in sede di conguaglio, dalla data dell'assunzione. Il datore di lavoro non applica i benefici quando il lavoratore comunica il trasferimento della residenza e del domicilio all'estero.

La richiesta deve essere presentata all'attuale datore di lavoro anche in caso di seconda o ulteriore assunzione (rispetto a quella per cui il lavoratore è rientrato ovvero in caso di prima assunzione successiva allo svolgimento di un’attività di lavoro autonomo o di impresa (per il cui avvio il lavoratore è rientrato).

In considerazione delle modifiche normative intervenute nel 2012, in deroga a quanto sopra indicato, i sostituti di imposta procedono entro il 31 maggio 2012 al rilascio di un nuovo Cud per il periodo d'imposta 2011, riconoscendo il beneficio in sede di conguaglio, ai lavoratori interessati che, avendone i requisiti, fanno richiesta di applicazione del beneficio per il periodo di imposta 2011.

In via residuale, il soggetto interessato può presentare istanza di rimborso a un Ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate, allegando la documentazione rilevante a dimostrare la sussistenza dei presupposti per la fruizione del beneficio.

A decorrere dal periodo di imposta 2012, è comunque consentito al lavoratore di presentare la richiesta al datore di lavoro anche oltre il termine di tre mesi dall'assunzione. In questo caso è facoltà del datore di lavoro riconoscere l'applicazione del beneficio a partire dal periodo di paga successivo alla richiesta, effettuando il conguaglio per i periodi di paga precedenti che hanno diritto all'agevolazione, o dal primo periodo di paga dell'anno successivo.

Il beneficio fiscale è riconosciuto nel rispetto dei limiti fissati dal regolamento (CE) n. 1998/06 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis).

La fruizione dei benefici di cui al co. 1 è incompatibile con la contemporanea fruizione degli incentivi previsti dall'art. 17 del D.L. n. 185/08 nonché del credito di imposta previsto dall'art. 1, commi da 271 a 279, della L. n. 296/06.

Il beneficiario degli incentivi fiscali decade dal diritto agli stessi se trasferisce nuovamente la propria residenza o il proprio domicilio fuori dell'Italia prima del decorso di cinque anni dalla data della prima fruizione del beneficio. In tal caso si provvede al recupero dei benefici già fruiti, con applicazione delle relative sanzioni e interessi.

 

 

Società SRL semplificata con 1 EURO

 

Obiettivi

Il decreto legge sulle liberalizzazioni (D.L. 1 del 24/01/2012) ha introdotto nel nostro ordinamento il nuovo articolo 2463-bis c.c. contenente la nuova norma sulle “società semplificate a responsabilità limitata” - SrlS, le quali potranno essere costituite da soggetti che non abbiano compiuto i 35 anni di età e con un solo euro di capitale sociale. Il novato articolo introduce la possibilità di costituire una società a responsabilità limitata semplificata con un capitale sociale minimo compreso tra 1 euro e 10 mila.

 

Soggetti interessati

Fino alla versione originale della norma non tutti potevano  accedere al regime semplificato e agevolato delle SRL semplificata infatti veniva stabilito che potevano aprire una srl solo le persone fisiche che alla data della costituzione hanno meno di 35 anni di età. Tuttavia fortunatamente è stata superata questa previsione e quindi l’obbligo ed il limite di età non esiste più.

La società può essere sia pluripersonale che unipersonale, quindi alla base vi può essere un vero e proprio contratto sociale ovvero un atto unilaterale.

 

Forme costitutive

La forma dell’atto costitutivo/statuto deve seguire uno schema tipo secondo il modello approvato con D.M. Giustizia n. 138 del 23 giugno 2012, pubblicato in G.U. n. 189 del 14 agosto 2012 che, secondo sia il Notariato che il Ministero dello Sviluppo Economico, non può essere minimamente modificato.

Gli elementi costitutivi sono i seguenti:

- la denominazione della società con I’indicazione che si tratta di una Srl semplificata;

- l’indirizzo ove ha sede la società e quello delle eventuali sedi secondarie;

- l’importo del capitale sottoscritto e versato e la quota di ciascun socio. Questa nuova forma societaria permette la costituzione di una società di capitali anche con capitale sociale minimo di €1 e massimo di € 10.000 che dovrà essere sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione;

- l’attività che la società intende svolgere (cioè l’oggetto sociale);

- le regole attinenti al funzionamento della società, comprese quelle riguardanti la sua amministrazione e rappresentanza, con indicazione nominativa della/e persona/e con incarico di amministratore ed eventualmente di quella/e a cui è affidata la revisione legale dei conti;

- nome e cognome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza di tutti i soci;

- luogo e data di sottoscrizione dell’atto.

 

Iniziative agevolabili

La SrlS nasce praticamente senza patrimonio, il che è una vera e propria rivoluzione nel campo delle società di capitali (delle cui obbligazioni, come noto, risponde solo il capitale sociale senza che in questa responsabilità sia coinvolto il patrimonio personale dei soci): la nuova norma impone infatti che il capitale sociale sia versato in misura non inferiore a 1 solo euro.

I conferimenti per la costituzione possono avvenire solamente in denaro e devono essere versati all’organo amministrativo. Tuttavia, quelli successivi possono essere costituiti anche da prestazioni di servizi o beni in natura.

 

Misura dell’agevolazione

Non saranno dovuti onorari notarili e l’atto costitutivo e l’iscrizione al registro imprese saranno esenti dal diritto di bollo e di segreteria, ma non da imposta di registro, dovuta nella misura fissa di € 200,00 trattandosi di un conferimento necessariamente in denaro, oltre ai diritti di iscrizione in Cciaa – circa € 200,00 oltre al costo per la vidimazione dei libri sociali (€ 309,87 più € 16,00 per ogni 100 pagine di libro sociale).

 

Procedura e tempi

LE COSTITUZIONE PUO’ AVVENIRE DAL 14 AGOSTO 2012.

 

 

Reti di Imprese

Le reti di imprese rappresentano, da un punto di vista economico, una libera aggregazione tra imprese con l’obiettivo di accrescere la loro competitività e innovatività. Gli strumenti giuridici utilizzati dalle imprese per dare vita a tali aggregazioni prima della legge n. 33/2009 erano rappresentati dal contratto di società o di consorzio, dall’A.T.I., R.T.I., dalla joint venture, dal contratto di franchising, ecc..

 

Obiettivi

E’ un contratto di aggregazione con cui le imprese possono:

- collaborare, ovvero,

- scambiarsi informazioni e prestazioni, ovvero,

- esercitare in comune una o più attività rientranti nel proprio oggetto sociale.

Quindi la rete può riguardare ambiti più ampi rispetto alle fasi dell’attività di impresa.

Le attività da svolgere con il contratto di rete costituiscono il PROGRAMMA COMUNE. Può concorrere alle gare di appalto (art. 34 e 37 D.Lgs. 163/06).

Con la circolare n. 20 del 18 giugno scorso l’Agenzia delle Entrate ha completato il percorso sulle reti di impresa.

Già con il D.L. n.179/12 (cosiddetto Decreto Crescita-bis), convertito con modificazioni dalla Legge n.221/12, la rete poteva richiedere la soggettività giuridica mediante l’iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede. Il Legislatore aveva introdotto due diverse tipologie di rete:

Ø rete contratto;

Ø rete soggetto.

 

Soggetti interessati

Imprese interessate:

- imprese residenti (ivi inclusi gli imprenditori individuali e le società di persone);

- stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese non residenti;

indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, dalla tipologia di attività svolta o dal settore economico di riferimento.

 

Spese ammissibili

Investimenti ammissibili: costi sostenuti per l’acquisto o l’utilizzo di beni (strumentali e non) e servizi nonché per l’utilizzo di personale; costi «figurativi» relativi a beni e servizi messi a disposizione della rete da parte delle imprese “retiste”.

 

Iniziative agevolabili

Presupposti per accedere all’agevolazione:

Ü adesione (iniziale o successiva) dell’impresa ad un contratto di rete che preveda l’istituzione di un fondo patrimoniale comune o di un patrimonio destinato all’affare ex artt. 2447-bis, co. 1, lett. a) c.c.;

Ü accantonamento di una quota di utili ad apposita riserva:

Ÿ destinata al fondo patrimoniale comune/al patrimonio destinato;

Ÿ vincolata alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete;

Ü preventiva asseverazione del programma comune di rete da parte degli organismi abilitati di cui al D.M. 25 febbraio 2011.

I predetti presupposti devono sussistere al momento della fruizione dell’agevolazione.

La quota di utili per cui si chiede (rectius, ottiene) l’agevolazione deve essere investita entro il termine dell’esercizio successivo a quello in cui è stata deliberata la destinazione dell’utile a riserva.

 

Misura dell’agevolazione

Nel caso di rete contratto l’organo comune può esercitare una rappresentanza unitaria della rete ma in ogni caso tutti gli atti posti in essere dalla rete ricadranno nelle sfere giuridiche dei partecipanti alla stessa.

Nel caso invece di rete soggetto l’iscrizione al Registro imprese comporta la trasformazione della rete in centro di interessi autonomo con conseguente soggettività passiva di imposta.

In particolare le reti soggetto sconteranno l'Ires ai sensi dell’art. 73, co.2, del Tuir.

Ai fini Irap, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2 e 3 del D.Lgs. n. 446/97, gli enti di cui alle lettere b) e c) dell’art. 73, co.1, del Tuir, sono, in ogni caso, soggetti passivi d'imposta in relazione all’attività esercitata.

Ai fini Iva, alla rete verrà attribuita una propria partita Iva con obbligo di porre in essere tutti gli adempimenti, anche contabili, previsti per i soggetti passivi di imposta.

In ultimo nelle reti soggetto i versamenti al fondo patrimoniale costituiranno partecipazioni da iscriversi in bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie.

Con apposito provvedimento il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha stabilito, con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012, la percentuale massima di bonus fiscale spettante alle imprese facenti parte della rete nell’83,0423%, tale percentuale è calcolata come rapporto tra lo stanziamento previsto per l’anno (14 milioni di euro) e il risparmio d’imposta richiesto (€ 16.858.862).

 

 

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